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LA SENTENZA

La diagnostica è competenza esclusiva della veterinaria

La diagnostica è competenza esclusiva della veterinaria
Annullati dal TAR Sicilia i provvedimenti dell'IZS A. Mirri, impugnati dalla FNOVI. "Inibito ai biologici" l'accesso all'incarico di responsabile dell'Area diagnostica e sierologica dell'Istituto. Per il Tribunale Amministrativo siciliano la diagnostica è di competenza dei medici veterinari.

E' "manifestamente illogica" la pretesa di un accesso multicategoriale, aperto cioè anche ai Biologi, alle funzioni dell'Area Diagnostica Sierologica dell'IZS della Sicilia A. Mirri. I magistrati del TAR hanno dato ragione alla FNOVI e il 20 settembre scorso hanno annullato i provvedimenti con cui l'Istituto ammetteva all'incarico di Responsabile di quell'Area non solo i Medici Veterinari ma appunto anche i Biologi.

Competenza medico-veterinaria- Le attività dell'Area, con i suoi tre laboratori, attengono a piani di eradicazione, di sorveglianza, controllo e ad attività di sierologia generale, che rendono l'incarico di direzione "inibito ai biologi" afferma il TAR. Alla struttura complessa dell'Area Diagnostica Sierologica  sono attribuite competenze primariamente diagnostiche "come tali, di competenza dei medici veterinari".

Respinta la tesi difensiva- L'IZS e l'Ordine Nazionale dei Biologi  hanno affermato che il termine “diagnostica” contenuto nella denominazione dell’Area "non si riferisce alle funzioni che la stessa deve assolvere, ma si riferisce all’attività che verrà svolta da parte di altri enti sanitari sulla base dei risultati conseguiti
dall’Area esaminata". Più precisamente, l’Area Diagnostica Sierologica "svolge quell’attività di analisi che è necessaria per la formulazione di diagnosi da parte dei servizi veterinari delle ASP". Pertanto, secondo la difesa, nella struttura non si effettuerebbero “diagnosi”.
Una tesi "smentita per tabulas" scrivono i magistrati, cioè dagli stessi atti impugnati, nei quali non vi è alcun elemento che consenta di affermare che le attività svolte dall'Area non siano diagnostiche.

IL TAR ha condiviso con la FNOVI la sussistenza di un "eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta" nonche di violazione e falsa applicazione delle norme sull'accesso alle direzioni degli enti del SSN e della disciplina della dirigenza del ruolo sanitario.

Nessun danno da risarcire- Non accolta invece dal TAR la domanda di risarcimento del danno che era stata avanzata dalla Federazione, perché - scrivono i magistrati siciliani- "l’esistenza di un danno da risarcire è stata meramente enunciata ma non provata". La FNOVI aveva sostenuto che “la ratio sottesa ai provvedimenti impugnati - quella, cioè, di consentire anche ad altra figura professionale di ricoprire ruoli direttivi apicali riservati esclusivamente ai medici veterinari in vista delle peculiari competenze ad essi connesse  "si traduce di fatto in una gravissima deminutio della funzione sociale del veterinario e della tutela della salute individuale e collettiva".

L'IZS della Sicilia e l'Ordine nazionale dei Biologi sono stati condannati al pagamento in solido delle spese legali.



Testo integrale della sentenza del TAR Sicilia