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DECISIONE DI ESECUZIONE UE

Antirabbica e chip, nuove annotazioni sul pet passport

Antirabbica e chip, nuove annotazioni sul pet passport
Date le "numerose falsificazioni dei rapporti di laboratorio", la Commissione Europea introduce nel certificato sanitario una nota sull'autenticità della titolazione degli anticorpi per la rabbia. Correttivi anche per superare gli equivoci sulla data del microchip. Temporanea validità dei 'vecchi' certificati.

Modificato il certificato sanitario (Allegato alla decisione di esecuzione 2013/519/UE) per l'importazione di cani, gatti e furetti nell'Unione. L'ha stabilito la Commissione Europea con una nuova decisione di esecuzione, pubblicata il 18 gennaio e che troverà applicazione dal 1 giugno 2017. Le novità introducono nel certificato sanitario ulteriori annotazioni riguardanti la vaccinazione antirabbica e l'identificazione degli animali. Ma, per "evitare perturbazioni delle importazioni nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti", la Commissione concede un periodo transitorio in cui potranno essere ancora utilizzati i 'vecchi' certificati.

Le modifiche - "Date le numerose falsificazioni dei rapporti di laboratorio per quanto riguarda i risultati del test di titolazione degli anticorpi per la rabbia", la Commissione ritiene "opportuno richiedere ai funzionari responsabili della certificazione nei territori o nei paesi terzi che i risultati soddisfacenti di tale test siano certificati soltanto dopo aver verificato l'autenticità del rapporto di laboratorio". Nel modello di certificato sanitario viene pertanto inserita una nota esplicativa specifica a tal fine.
Inoltre, la Commissione prende atto che la voce concernente la data di applicazione o di lettura del trasponditore o del tatuaggio di cani, gatti o furetti "è stata interpretata erroneamente da alcuni funzionari responsabili della certificazione nei paesi terzi e ha pertanto creato problemi durante i controlli veterinari presso i posti d'ispezione frontalieri".
Per evitare equivoci, "tale voce dovrebbe essere tolta dalla parte I del modello di certificato sanitario, che riguarda la descrizione degli animali, ed essere inserita nella parte II del certificato, che riguarda la certificazione degli animali. Inoltre, nella la parte II dovrebbe essere inserita anche una specifica nota esplicativa concernente la verifica della marcatura.

Transizione- Con il provvedimento del 18 gennaio, la Commissione dispone che - per un periodo transitorio - gli Stati membri autorizzino l'importazione di soggetti "muniti di un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2017" conforme al modello di certificato allegato alla decisione 2013/519/UE, senza le modifiche introdotte dalla nuova decisione".
Successivamente il modello da rilasciare sarà quello allegato alla nuova decisione.