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DAL 19 APRILE

In etichetta il paese di mungitura e di trasformazione

In etichetta il paese di mungitura e di trasformazione
Le confezioni di latte vaccino, bufalino, ovicaprino, d'asina (e di altra origine animale) dovranno riportare l'origine in etichetta. L'obbligo sarà in vigore dal 19 aprile, fino al 31 marzo 2019. Provenienza delle materie prime obbligatoria per i prodotti lattiero caseari, dagli yogurt ai formaggi. Il Mipaaf: è una "sperimentazione".
Obbligo sperimentale, ma sanzionabile, con la speranza che l'Unione Europea faccia proprio l'esempio italiano e adotti una norma comunitaria che preveda l'obbligo - per il latte e i suoi derivati - di indicare in etichetta l'origine della materia prima  in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile.

In base al Decreto ministeriale del 9 dicembre 2016- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- le diciture saranno due:
a) "Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte";
b) "Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte".

Un nuovo rapporto allevatori-consumatori- Questo nuovo sistema  consente di indicare con chiarezza ai consumatori la provenienza delle materie prime di molti prodotti come il latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini. Vogliamo garantire - dichiara il Ministro Martina - la massima tutela e trasparenza per consumatori e produttori. Con la sperimentazione dell'origine in etichetta, infatti, chi acquista potrà scegliere in modo informato e consapevole il Made in Italy. Si tratta di una svolta storica che consente un rapporto nuovo tra gli allevatori, i produttori e i consumatori." "L'Italia - conclude il Ministro - continuerà a spingere perché questo modello si affermi a livello europeo e per tutte le produzioni agroalimentari, perché è una chiave decisiva per la competitività e la distintivita' dei modelli agricoli."

Origine del latte: Italia- Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo di una sola dicitura: ad esempio "ORIGINE DEL LATTE: ITALIA".
Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall'Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:
- latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
- latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.

Se le operazioni avvengono al di fuori dell'Unione europea, verrà usata la dicitura "Paesi non UE".
Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all'origine e il latte fresco già tracciato.

Il Decreto si applica in via sperimentale fino al 31 marzo 2019. Entro il 31 dicembre 2018 l'Italia trasmetterà una relazione alla Commissione Europea.
In via transitoria, i prodotti  portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore del Decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Latte: in GU l'origine in etichetta, stand by sul powder milk