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AVIARIA HPAI

Misure urgenti negli allevamenti di tacchini da carne

Misure urgenti negli allevamenti di tacchini da carne
Provvedimento nazionale urgente. L'ha emanato il Ministero della Salute dopo l’ulteriore positività al virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in un allevamento di tacchini da carne in provincia di Ferrara. Le caratteristiche produttive del comparto richiedono interventi rapidi in tutti allevamenti industriali di tacchini da carne in Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte.

Ad integrazione di quanto previsto dal provvedimento del 4 maggio 2016, la Direzione Generale della Sanità Animale dispone che il Servizio Veterinario competente per territorio delle Regioni Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte provveda ad effettuare in tutti gli allevamenti di tacchini da carne, entro 3 settimane dall’entrata in vigore del presente dispositivo, controlli virologici con prelievo di 10 tamponi tracheali per ogni capannone fino ad un massimo di 60 campioni per allevamento. Gli stessi Servizi dovranno inoltre verificare il numero dei morti all’interno di ogni capannone e, nel caso di evidenza di mortalità anomala, conferire all’IZS competente per territorio almeno 10 soggetti morti distribuiti nei capannoni coinvolti.

Il provvedimento firmato dal Direttore Generale Silvio Borrello prevede inoltre- per il prelievo dei campioni - ad esclusione degli allevamenti appartenenti alla filiera produttiva coinvolta nel focolaio di Portomaggiore- che i Servizi Veterinari possano avvalersi della collaborazione dei veterinari aziendali delle filiere avicole.
Inoltre spetta ai Servizi Veterinari definire il programma di campionamento iniziando dai gruppi accasati da più tempo e controllando i volatili di almeno 5 settimane di età.

Per quanto riguarda gli allevamenti appartenenti alla filiera produttiva coinvolta nel focolaio di Portomaggiore, i controlli di cui al precedente comma 1, devono essere ripetuti trascorsi 15 gg dall’ultimo prelievo. I detentori, a qualsiasi titolo, dovranno comunicare immediatamente all’Autorità competente qualsiasi sintomo riferibile alla malattia.

Infine, gli esiti dei controlli devono essere riportati sul Mod. IV di trasporto o attestazione sanitaria o eventualmente deve essere allegato, al predetto documento di trasporto, il rapporto di prova rilasciato dall'IZS competente per territorio.

Sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica o in forza delle indicazioni che potranno pervenire dalla Commissione europea, il Ministero della Salute potrà disporre ulteriori interventi o modifiche.

pdfPROVVEDIMENTO_NAZIONALE_DGSAF_TACCHINI_HPAI.pdf184.77 KB

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