• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31280
DAL 28 GIUGNO 2015

Cani, gatti e furetti, in vigore le nuove norme

Cani, gatti e furetti, in vigore le nuove norme
Con il decreto 73/2015 in vigore da ieri l'Italia recepisce le nuove norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti. Nessuna deroga sulla vaccinazione antirabbica ed  eliminata la possibilità di introduzione nel nostro Paese di animali di età inferiore ai tre mesi.

Le modifiche apportate dal decreto in vigore da ieri cambiano: a)  la definizione di autorità competente sulle norme sanitarie che si applicano agli scambi e alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti a normative comunitarie specifiche di polizia sanitaria; b) le condizioni specifiche per furetti, visoni, volpi, cani e gatti, in base alle quali gli animali di queste specie possono  essere oggetto di scambi; c) le misure sanitarie alle importazioni di gatti, cani e furetti; d) le sanzioni.

Per "autorita' competente" dovrà intendersi (oltre al Ministero della salute e) anche:
- il "veterinario ufficiale" ossia "qualsiasi veterinario designato dall’autorità competente"
- il "veterinario autorizzato" quello autorizzato dall'organismo competente a svolgere specifiche attivita' conformemente al regolamento (UE) n. 576/2013. Come precisato nella relazione illustrativa della Commissione Igiene e Sanità del Senato, in Italia per 'veterinario autorizzato' si deve intendere il libero professionista autorizzato dalla Asl alle attività previste dal Regolamento 576/2013 riguardanti il passaporto animale.

Condizioni specifiche per gli scambi tra Stati membri relativi a furetti, visoni, volpi, cani e gatti- In base al nuovo decreto in vigore possono essere oggetto di scambio i cani, gatti e furetti che:
a) soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 (ovvero: microchip, vaccinazione per la rabbia da eseguirsi a parte dalle 12 settimane di età, passaporto individuale comunitario);
b) sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione dal veterinario autorizzato dall'autorita' competente;
c) sono muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario firmato da un veterinario ufficiale che soddisfa i seguenti requisiti:
1) e' conforme al modello di cui all'allegato E, parte 1;
2) attesta che il veterinario autorizzato ha documentato, nella sezione pertinente del passaporto di ciascun animale, di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013, che
dall'esame clinico, effettuato in conformita' alla lettera b), e' emerso che gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio per il loro trasporto, secondo quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.»;

Nessuna deroga sulla vaccinazione antirabbica- Per ragioni  sanitarie e di protezione animale in Italia non si è ritenuto di recepire il riferimento che la norma europea fa in ordine alla possibilità concessa allo Stato membro di introdurre giovani animali (cani, gatti e furetti) in deroga alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica. In Italia dunque non è consentita l'introduzione di cani, gatti e furetti anche di età inferiore alle dodici settimane che non siano stati vaccinati contro la rabbia; non consentita nemmeno l'introduzione di animali di queste specie tra le dodici e le tredici settimane vaccinati ma senza rispettare  la specifica tempistica circa il periodo di validità della vaccinazione antirabbica.

Eliminata la possibilità di introdurre animali in Italia di età inferiore ai tre mesi- Abrogata di conseguenza dal nuovo decreto la seguente disposizione (valevole prima dell'entrata in vigore del decreto 12 maggio 2015, n. 73): Cani e gatti di eta' inferiore a tre mesi possono essere oggetto di scambi solo se: a) soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere a) ed e); b) non provengono da una azienda soggetta a restrizioni relative alla movimentazione per motivi di polizia sanitaria; c) sono nati nell'azienda di origine e sono rimasti in cattivita' dalla nascita.

Misure sanitarie alle importazioni da Paesi Terzi di gatti, cani e furetti - In base al nuovo decreto in vigore le condizioni di importazione devono:
a)  essere almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013;
b) gli animali devono essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario compilato e firmato dal veterinario ufficiale il quale attesta che gli animali in questione sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato da un veterinario autorizzato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione, il quale ha verificato che, al momento dell'esame, gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto.»;

Sanzioni- Infine il decreto legislativo 633/1996 è stato modificato anche in tema di sanzioni: la sanzione amministrativa è estesa anche a coloro che si rendono responsabili di una importazione di gatti, cani e furetti senza osservare le nuove norme di polizia sanitaria.
-----

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 73
Attuazione della direttiva 2013/31/UE, che modifica la direttiva 92/65/CEE, per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti. (GU Serie Generale n.135 del 13-6-2015)-  Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2015