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CONFPROFESSIONI

Mini guida sul nuovo regime dei minimi

Mini guida sul nuovo regime dei minimi
Per tutto il 2015 coesisteranno i due cosiddetti "Regimi dei minimi", ossia due regimi fiscali agevolati, ognuno con condizioni diverse. Confprofessioni Lavoro li mette a confronto per decidere come muoversi. Ecco gli elementi caratterizzanti i diversi regimi, per facilitare la decisione del professionista

Per l'anno 2015, i professionisti che rispettino determinati requisiti hanno la facoltà di scegliere tra due distinti regimi fiscali agevolati. Confprofessioni Lavoro li presenta in un vademecum.

Infatti - accogliendo le rimostranze provenienti da tutto il mondo del lavoro autonomo, di cui Confprofessioni si è fatta portavoce- il Milleproroghe ha formalmente prorogato per l'anno 2015 il regime fiscale di vantaggio per giovani professionisti ed imprenditori. Tale disciplina , pertanto, coesisterà, per il solo 2015 (salvo ulteriori proroghe), con il nuovo regime forfettari o introdotto con la legge di stabilità 2015.

Il momento decisivo ai fini dell'adesione ad uno o all'altro regime è rappresentato dall'emissione della prima fattura. In entrambi i casi, invero, occorrerà barrare nella dichiarazione di inizio attività la casella del regime di vantaggio, così come indicato dall'agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 31 dicembre scorso.  Sarà però sulla prima fattura emessa che bisognerà precisare la diversa norma che permette l'esclusione dall'applicazione dell'Iva : l'articolo 1, comma 100, della legge 244/2007 per i vecchi minimi; l'articolo 1, comma 58 per i nuovi forfettari.

Il Regime forfettario 2015
- La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un regime forfettario con imposta sostitutiva (dell'Irpef e delle addizionali regionali) al 15 per cento. Vi possono fare ingresso i professionisti con reddito fino a 15mila euro, che non abbiano speso più di 5mila euro lordi in un anno per dipendenti o collaboratori (compresi quelli a progetto). Per entrare nel regime (e rimanerci), inoltre, bisogna non oltrepassare la soglia relativa all'acquisto di beni strumentali, fissata in 20mila euro in un anno (non rientrano nel computo i beni immobili utilizzati per la professione).

L'imposta sostitutiva del 15 per cento si calcola sull'imponibile, ricavato dal reddito moltiplicato per un coefficiente di redditività del 78 per cento, dal quale vanno sottratti i contributi previdenziali. Per il calcolo dell'imponibile non è permesso, però, detrarre alcuna spesa sostenuta per l'esercizio della professione.

Il nuovo Regime prevede inoltre l'esonero dal versamento dell'IVA. Ricavi e compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto e non si è soggetti a studi di settore. In fattura andrà sempre inserita una dichiarazione in cui si specifica che il proprio reddito è soggetto ad imposta sostitutiva. Si è esonerati, inoltre, dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili.

Il Regime di vantaggio - La Legge di Stabilità aveva abolito il regime con forfait al 5 per cento. Ma il vecchio regime di vantaggio è stato resuscitato dall'ultimo Milleproroghe, che lo ha riportato in vita, però, per un solo anno. Così durerà per il 2015. Chi vi era già dentro a fine 2014 e chi vi aderisce nel 2015 potrà continuare ad avvalersene fino alla scadenza prevista dalla legge.
Il Regime dura per cinque anni o di più se il contribuente vi fa ingresso prima dei 30 anni (potrà rimanerci fino al compimento del 35esimo anno di età), e l'imposta sostitutiva, molto più bassa, è pari al 5 per cento. Per entrare nel Regime e rimanervi i compensi non devono superare i 30mila euro. Inoltre, non può godere dell'agevolazione chi ha sostenuto spese per dipendenti o collaboratori.

Ci sono poi altre condizioni di accesso: l'attività che si va ad iniziare non deve essere in alcun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Inoltre il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare. Infine un limite che riguarda l'acquisto di beni strumentali: la soglia è fissata in 15mila euro con riferimento all'ultimo triennio.

L'imponibile su cui applicare l'imposta al 5 per cento viene calcolato detraendo i costi sostenuti per l'esercizio dell'attività. Si è esonerati dal pagamento dell'IVA, che, come la ritenuta d'acconto, non va inserita in fattura. Si è esonerati dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili e dall'applicazione degli studi di settore.

Vademecum di Confprofessioni Lavoro