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TRIBUNALE DI AOSTA

Prelievo di sangue: non è abuso di professione

Prelievo di sangue: non è abuso di professione
"L'astinenza dal cibo" e la somministrazione di "una flebo, avente contenuto non meglio identificato" per due bovini a cui «si doveva far raggiungere il necessario peso di categoria»  non sono «comportamenti insopportabili». Così il Tribunale di Aosta nelle motivazioni della sentenza del processo sulla fontina adulterata.
Diversamente qualificato, il fatto non è stato riconosciuto come maltrattamento di animali e la conseguente contravvenzione è prescritta.

La contestazione del pm Pasquale Longarini era rivolta a G.V. e F.B. - difesi dall'avvocato Davide Sciulli - dell'azienda La Borettaz di Gressan ed era relativa alla battaglia tra bovini che si disputò nell'agosto del 2008 a Brusson. Il pm aveva chiesto la condanna di 45 dei 48 imputati mentre i giudici lo scorso 30 ottobre avevano inflitto una pena soltanto a cinque imputati.

Un'altra ipotesi di reato riguardava le «analisi parallele» per la diagnosi di tubercolosi e brucellosi, svolte secondo l'accusa in modo preventivo e illegittimo in un laboratorio di Carmagnola - La.Eco.Vet. di Rossella Badino -, con il fine di non perdere la qualifica di stalla 'indenne' e il contributo che ne consegue. In questo senso i giudici scrivono che «le norme vigenti all'epoca dei fatti (2007-2008) non vietavano in modo assoluto l'esecuzione di analisi su capi bovini per la ricerca e la diagnosi di malattie soggette a profilassi di stato». Inoltre «lo status di stalla ufficialmente indenne non costituisce il presupposto per l'erogazione dei contributi regionali, che viene riferito ad altri parametri qui non rilevanti».

Il prelievo di sangue da parte degli allevatori non è stato considerato come abusivo esercizio di professione veterinaria in quanto «la prova dell'elemento psicologico del reato è insufficiente»: nei loro rapporti con il laboratorio di analisi e con i veterinari «erano infatti indotti a credere che i prelievi fossero leciti e non vietati».

L'assoluzione degli imputati accusati di aver inseminato le bovine «con liquido seminale di provenienza svizzera o incerta» si riferisce a una questione di date: il contributo per i vitelli nati con l'inseminazione del 2007-2008 - anni dei fatti contestati - non sarebbe arrivato prima del 2009-2010. Biennio per il quale «sono del tutto ignote e non oggetto di investigazione le eventuali erogazioni di contributi regionali». I contributi percepiti si rifanno invece agli 2005-2006, nei quali non ci sono state inseminazioni contestate. (ANSA).

La Procura di Aosta ha presentato ricorso alla Corte di Appello di Torino contro la decisione del Tribunale che il 30 ottobre scorso ha condannato 5 dei 48 imputati (3 anni e 6 mesi per il veterinario della Usl) nel processo sul bestiame contaminato e la Fontina adulterata per truffa ai danni della Regione, maltrattamento e uccisione di animali, abusivo esercizio di professione e frode in commercio. I fatti nella maggior parte dei casi risalgono al 2008 e per i reati minori si avvicina la prescrizione. (fonte: aostasera.it)

Fontina adulterata, condanna e interdizione per il veterinario Usl