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SEMPLIFICAZIONI

Dietro front sulle STP: reddito da lavoro autonomo

Dietro front sulle STP: reddito da lavoro autonomo
Con l'assimilazione al trattamento fiscale degli studi associati, le società tra professionisti produrranno reddito da lavoro autonomo. Lo prevede il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri. Conseguenze anche sull'Irap: gli studi "non autonomamente organizzati" non la verseranno.

Con il "pacchetto semplificazioni", il Governo viene incontro alle richieste dei professionisti e assimila le STP (Società tra professionisti) agli studi associati. In questo modo, il trattamento fiscale sarà quello applicato al reddito da lavoro autonomo, con positive conseguenze anche sull'Irap: gli studi senza "autonoma organizzazione" non la verseranno. Inoltre vi sarà assoggettamento a ritenuta dei compensi.

Principio di cassa- Se il reddito prodotto dalle STP è da lavoro autonomo allora sarà anche soggetto al principio di cassa (che si applica ai lavoratori autonomi) e non al principio di competenza ( valevole per le imprese). I lavoratori autonomi, infatti determinano il reddito imponibile tenendo conto esclusivamente delle somme incassate e delle spese pagate. Secondo il principio di cassa il reddito è calcolato sottraendo ai compensi incassati nell'anno i costi pagati nell'anno; in questo modo, l'anno di fatturazione di un compenso, potrebbe non coincidere con quello del suo pagamento, idem dicasi per le spese.


Ribaltata l'interpretazione delle Entrate- L'intervento normativo si è reso necessario a fronte di un vuoto legislativo sulla fiscalità delle STP e dopo le interpretazioni- non proprio favorevoli ai liberi professionisti- prodotte dall'Agenzia delle Entrate. La Legge 183/2011 che ha introdotto la fattispecie societaria dei professionisti non ne aveva chiarito il trattamento fiscale, determinando un vuoto che nemmeno il successivo decreto attuativo- il DM 8 febbraio 2013 - aveva colmato. Mancando l'inquadramento tributario, il Fisco attraeva il reddito di queste società a quello d'impresa, esattamente come avviene per le forme societarie tradizionali (srl, snc, ecc.), vanificando in questo modo la premura del legislatore di creare una disciplina societaria ad hoc per le attività professionali.
In questo vuoto, le Entrate- anche con il recente parere di maggio- hanno sempre ascritto le STP alle società d'impresa e al principio di competenza (incassi e spese sono riferite all'anno d'esercizio, che siano o meno corrispondenti a uscite ed entrate reali).

L'IRAP- in attesa di una interpretazione autentica- Se il reddito delle STP è reddito da lavoro autonomo anche l'IRAP  trova una diversa applicazione, vale a dire potrebbe non essere dovuta da parte di quelle STP che non presentano il presupposto impositivo: la famigerata "autonoma organizzazione". Cos'è? In attesa di una interpretazione autentica e definitiva che il Governo Renzi si era impegnato a produrre, le STP rientrano nella querelle che da tempo attanaglia i liberi professionisti: l'IRAP non è dovuta se l'attività professionale non è in grado di produrre autonomamente (con strutture e mezzi) e indipendentemente dall'apporto intellettuale del professionista. Molte Commissioni Tributarie fiscali negli anni hano dato ragione ai professionisti, altrettante invece- per la presenza di personale e di mezzi produttivi- hanno ricondotto i liberi professionisti al versamento dell'IRAP.

Dal comunicato stampa di Palazzo Chigi:  La disposizione è volta a semplificare il regime fiscale applicabile nei casi di partecipazione a società tra professionisti costituite ex art. 10 L. 183/2011, chiarendo che trovano applicazione, a prescindere dalla struttura societaria, le disposizioni fiscali dettate per le associazioni senza personalità giuridica costituite per l'esercizio associato di arti o professioni di cui all'articolo 5 del TUIR. Di conseguenza, il reddito è imputato a ciascun socio per trasparenza in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili consentendogli di farlo valere anche a fini previdenziali. Le medesime regole trovano applicazione anche ai fini IRAP.

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