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DECRETO DI RECEPIMENTO

Sperimentazione: un triennio di transizione normativa

Sperimentazione: un triennio di transizione normativa
In Parlamento il decreto di recepimento. Tempi celeri per evitare la condanna della Corte Europea. Subito l'attuazione delle regole Ue, al 1 gennaio 2017 le misure nazionali più restrittive. Nel prossimo triennio, prevista la validazione di una decina di metodi sostitutivi. Il ruolo del veterinario.
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Lo Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici è all'esame delle Commissioni Affari Sociali, Bilancio e Politiche dell'Unione Europea della Camera dei Deputati. Il Parlamento italiano si dispone ad emanare il provvedimento nazionale di recepimento delle norme europee, con oltre un anno di ritardo e sotto infrazione comunitaria "per mancata adozione delle misure di attuazione che garantiscono l'esecuzione di ciascuna disposizione della Direttiva". Le polemiche e le proteste che hanno caratterizzato l'iter di recepimento, dentro e fuori le aule del Parlamento, hanno ritardato l'aggiornamento della normativa nazionale (rappresentata dal Decreto Legislativo 116 del 1992) e l'armonizzazione di questa con le previsioni comunitarie (Direttiva 2010/63). L'adozione del provvedimento si rende pertanto "necessaria al fine di evitare una condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea". (Analisi Tecnico Normativa)

Orizzonte temporale al 1 gennaio 2017- In 42 articoli, lo schema di Decreto Legislativo trasmesso al Parlamento il 3 dicembre scorso, "concretizza il recepimento della parte obbligatoria della Direttiva che viene pedissequamente implementata e una parte discrezionale che introduce un livello superiore di regolazione che viene differito al 1 gennaio 2017, anche per consentire ai soggetti interessati di cessare le procedure che non saranno comunque autorizzabili e, in particolare per le sperimentazioni finalizzate: alla produzione e controllo di materiale bellico, per gli xenotrapianti, per le sostanze d'abuso e nel corso delle esercitazioni didattiche svolte nelle scuole primarie, secondarie e nei corsi universitari, ad eccezione della facoltà di medicina veterinaria, nonchè dell'alta formazione universitaria dei medici e dei medici veterinari". (Analisi d'impatto della Regolamentazione).
Inizialmente, dunque vi sarà una parte immediata di attuazione che non supera il livello minimo regolatorio europeo. "Il motivo per cui si supera il livello minimo persegue la finalità ritenuta primaria e imprescindibile, di rafforzamento della tutela del benessere animale, ferma restando l'obiettivo primario delle ricerche finalizzate alla salute umana, anche in ragione delle sensibilità espresse al riguardo da parte della popolazione (formulate attraverso le associazioni a difesa degli animali)". (Ibidem)

Sviluppo e ricerca dei metodi alternativi- "L'aspetto sostanzialmente innovativo scaturisce dalle disposizioni dell'articolo 31, comma 1, dirette a promuovere lo sviluppo de la ricerca di approcci alternativi, la formazione e l'aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, attraverso la destinazione di apposite risorse finanziarie" (Ibidem). Dal punto di vista degli oneri finanziari, il Decreto non ne comporta di nuovi o aggiuntivi, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 37 (Approcci alternativi). Le coperture finanziarie sono state individuate nel fondo di rotazione (1milione di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016), l'utilizzo dei proventi derivati dalle sanzioni amministrative ed in particolare dalle nuove sanzioni (art. 40) introdotte dal Decreto. Le sanzioni sono comminate dal Ministero della Salute, "anche in seguito ad accertamento per il tramite degli Uffici periferici veterinari degli adempimenti comunitari ( UVAC).

Quanto costano i metodi alternativi- "Le risorse destinate allo sviluppo di metodi alternativi e alla formazione e aggiornamento degli operatori hanno l'obiettivo di orientare e rafforzare l'intero sistema che sarà portato a regime dopo il primo triennio di sperimentazione, in vista dell'introduzione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, dei divieti che comporteranno la cessazione delle pregresse attività di sperimentazione e l'avvio sulla base dei risultati conseguiti nell'arco del triennio delle nuove procedure". (Relazione Tecnico Finanziaria). Le risorse destinate ai metodi alternativi sono state individuate "valutando che lo sviluppo e la validazione di un metodo diagnostico implica un costo variabile dai 40mila agli 80 mila euro e che tenendo conto anche delle economie di scala nel triennio si prevede lo sviluppo e la validazione di una decina di metodi sostitutivi di quelli a più elevato impatto in termini di numerosità di animali impiegati". Per lo sviluppo di metodi alternativi sono state utilizzate anche parte delle risorse destinate agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali,  atraverso una riduzione dell'autorizzazione di spesa di 52 mila euro a partire dal 2014; non si tratta di una decurtazione di finanziamenti a loro destinati, precisa la Relazione tecnico-finanziaria, "ma di un aloro specifica destinazione, rientrando peraltro tale attività tra i compiti istituzionalmente spettanti a tali Istituti".(Ibidem)

Disciplina della figura e del  ruolo del Medico Veterinario - Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore deve disporre di un medico veterinario designato, esperto in medicina degli animali da laboratorio e in possesso di requisiti di esperienza e di formazione specifica, con il compito di fornire consulenza sul benessere e sul trattamento terapeutico degli animali. ( art. 26) La figura del medico veterinario è prevista anche all'interno dell'Organismo preposto al benessere animale ( art. 25) di cui dovranno dotarsi allevatori, fornitori e utilizzatori; tale organismo è deputato a seguire lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati, nonchè individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento ( art. 26).

Soggetti responsabili dell'attuazione del Decreto- Sono: il Ministero della Salute, gli Assessorati regionali competenti e i Servizi Veterinari delle ASL. Controlli e monitoraggio verranno svolti con le risorse e le strutture già disponibili e nelle modalità già esistenti, mediante le previste verifiche ispettive.

Effetti sulle imprese- "L'intervento regolatorio non produce effetti sulle piccole-medie imprese, in quanto sul territorio nazionale non operano aziende di tipo commerciale di allevamenti di cani, gatti e primati non umani da destinare a sperimentazione. L'unica azienda autorizzata ai sensi del decreto legislativo 119/92 è Green Hill, attualmente sottoposta a sequestro cautelativo. L'intervento regolatorio, rispetto alla vigente normativa comporterà la possibilità di svolgere attività di allevamento di alcune specie animali, alle specifiche e rigorose condizioni previste" (Analisi d'impatto) Lo schema di Decreto "risponde alla necessità di eliminare forme di concorrenza sleale tra gli operatori e conseguenti effetti negativi sul funzionamento del mercato interno dei prodotti e delle sostanze per lo sviluppo dei quali sono stati effettuati esperimenti scientifici. Pertanto le aziende italiane, con l'intervento regolatorio, saranno messe in condizioni di operare con chiarezza, trasparenza e rispetto delle regole e con un effetto positivo dell'immagine dell'Italia verso una maggiore sensibilità per il benessere degli animali".

Un Comitato Nazionale- Lo schema di Decreto all'esame del Parlamento prevede la creazione di un Comitato Nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici (art 38) presso il Ministero della Salute. I compiti prevedono attività di consulenza alle istituzioni  e agli organismi per il benessere animale e attività di collegamento e confronto con gli omologhi Comitati presenti negli altri Stati UE.

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