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FINO AL 23 SETTEMBRE

Aviaria in Italia, Decisione esecutiva di Bruxelles

Aviaria in Italia, Decisione esecutiva di Bruxelles
Fino al 23 settembre 2013, per decisione europea, l'Italia "garantisce" che le zone di protezione e sorveglianza create in conformità della direttiva 2005/94/CE comprendano i Comuni individuati da Bruxelles. Misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in Italia.
L'Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N7 in un'azienda situata nel suo territorio, in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e ha immediatamente adottato le necessarie misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa la creazione di zone di protezione e sorveglianza, che sono definite nelle parti A e B dell'allegato della Decisione del 19 agosto 2013 della Commissione Europea.

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con l'Italia, accertando che i limiti delle zone create dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano ad una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la comparsa del focolaio.

Al fine di prevenire inutili turbative al commercio interno all'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ingiustificate barriere agli scambi commerciali, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione tali zone create in Italia e disporre che non siano spedite dalle suddette zone verso altri Stati membri o paesi terzi partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova.

L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa dei volatili, compreso il pollame. Il contagio del pollame domestico con i virus dell'influenza aviaria provoca due forme principali di tale malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità comporta tassi di mortalità assai elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli. L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere limitato.

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia si diffonda ad altre aziende in cui vengono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o dei loro prodotti.


La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (3), stabilisce alcune misure di prevenzione relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede la creazione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Misure di contenimento dell'influenza aviaria sul territorio della regione Emilia-Romagna