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ENTI E CASSE

Consiglio di Stato: elenco Istat “non è frutto di illogicità”

Consiglio di Stato: elenco Istat “non è frutto di illogicità”
Il Consiglio di Stato dà ragione all'Istituto Nazionale di Statistica e ai Ministri del Lavoro e dell'Economia. Le Casse, fra cui l'Enpav e l'Onaosi, avevano contestato l'inserimento nel conto consolidato elaborato dall'Istat, ottenendo in prima istanza soddisfazione dal Tar del Lazio. Palazzo Spada ha invece ribaltato il verdetto.
L'inserimento nell'elenco Istat – Il Documento di programmazione economico-finanziaria 2005-2007 ha inserito nell'elenco delle pubbliche amministrazioni gli "Enti nazionali di previdenza e assistenza" senza ulteriori specificazioni. L'inclusione comporta limitazioni di spesa nel limite del 2 per cento rispetto all'anno precedente. Le Casse hanno dato una lettura politica del provvedimento, che al di là della portata contabile, è stato avvertito come un'ingerenza sull'autonomia economico-finanziaria degli enti previdenziali privatizzati. A suffragare il timore di uno snaturamento giuridico è sopraggiunta la Legge 196/2009 cha ha specificamente previsto che per "amministrazioni pubbliche tenute al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica "si intendono gli enti compresi nell'elenco Istat. Non beneficiando di finanziamento pubblico, gli enti di previdenza dei professionisti hanno respinto responsabilità e impegni nei confronti dei conti pubblici; per questo si sono rivolte al Tar del Lazio ottenendo una sentenza favorevole.

Per il Consiglio di Stato, invece, "è agevole desumere la fondatezza degli appelli proposti dall'Istat nei confronti degli Enti previdenziali resistenti". Gli enti sono "amministrazioni pubbliche" per almeno due ragioni che vanno ad incidere sul concetto di "privatizzazione" e sul grado di indipendenza dal conti pubblici.

1) La privatizzazione avvenuta con il d.lgs. 509/94 riguarda la personalità giuridica degli enti di previdenza dei professionisti, "ma lascia ferma l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione", per un "pubblico servizio" a cui si affianca "il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale": infatti, tutte le deliberazioni in materia di contributi e di prestazioni, per essere efficaci, devono ottenere l'approvazione dei Ministeri vigilanti. Non da ultimo, la privatizzazione non ha fatto venire meno il controllo della Corte dei conti sulla gestione "per assicurarne la legalità e l'efficacia".

2) Il finanziamento connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, insieme alla obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, garantiti agli Enti previdenziali privatizzati
"valgono a configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato attraverso risorse comunque distolte dal cumulo di quelle destinate a fini generali".

In conclusione: "la trasformazione operata dal d.lgs.509/1994 ha lasciato, quindi, immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo".

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