• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31487

CONFISCA DEGLI STRUMENTI PER ABUSO DI PROFESSIONE

CONFISCA DEGLI STRUMENTI PER ABUSO DI PROFESSIONE
Nel caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria, nei confronti del condannato è obbligatoria la confisca delle cose e degli strumenti che servirono o furono destinati a commettere il reato. E' questa la formulazione di un articolo aggiuntivo al Codice Penale approvata in Commissione Affari Sociali, durante l'esame della riforma degli Ordini delle professioni sanitarie.

Riprende oggi in Commissione Affari Sociali l'esame della riforma degli Ordini delle professioni sanitarie.

Il DDL 4274 ( Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria) riprende l'iter sulla base di un testo riformulato da alcune proposte emendative approvate.

Fra queste la modifica del Codice Penale con l'aggiunta di un articolo 348 bis che recita: Nel caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria, nei confronti del condannato è obbligatoria la confisca delle cose e degli strumenti che servirono o furono destinati a commettere il reato.

A luglio, prima dell'interruzione estiva dei lavori di Commissione, il capitolo del DDL 4275 sul riordino degli Ordini sanitari ha subito varie modifiche, fra le quali lo stralcio dell'obbligo di copertura assicurativa per responsabilità professionale, obbligo rientrato con la manovra bis, che sarà votata domani alla Camera, con la fiducia.

TUTTI GLI EMENDAMENTI APPROVATI