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EQUIDI: GARANZIE NEI PERCORSI NON UFFICIALI

EQUIDI: GARANZIE NEI PERCORSI NON UFFICIALI
Alla luce dell'esperienza maturata durante il biennio di vigenza dell'OM 21 luglio 2009, il Ministero della Salute conferma le condizioni di contingibilità ed urgenza e reitera i provvedimenti scaduti con una nuova ordinanza di 24 mesi, in vigore dal 9 settembre. In campo veterinari Asl e di "comprovata esperienza". E tecnici con formazione certificata.

Alla luce dell'esperienza maturata durante il biennio di vigenza dell'OM 21 luglio 2009, il Ministero della Salute conferma le condizioni di contingibilita' ed urgenza e reitera i provvedimenti scaduti con una nuova ordinanza di 24 mesi, in vigore dal 9 settembre.

"Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina in materia", il Ministero della Salute integra le misure, in considerazione del continuo verificarsi di incidenti "anche a causa dell'inosservanza delle prescrizioni di cui all'OM 21 luglio 2009".

L'Ordinanza 21 luglio 2011 prescrive i requisiti (Allegato A) di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, a cui devono attenersi le manifestazioni, incluse le prove, che si svolgono al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati da ASSI, FISE, FEI e FITETREC ANTE, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei. Le manifestazioni storiche potranno essere autorizzate previo parere favorevole della commissione comunale o provinciale, integrata da un veterinario Asl e da un tecnico con apposita formazione certificata da ASSI e FISE, inserito in apposito elenco pubblico.

ASSI (Agenzia per lo sviluppo del settore ippico) e FISE (Federazione italiana sport equestri) dovranno stabilire e rendere pubblici i requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi dei tecnici entro quindici giorni dall'entrata in vigore dell' ordinanza.

Gli organizzatori devono garantire le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione attraverso la presenza di: un medico veterinario di comprovata esperienza nel settore equino, un'ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto cavalli idoneo e la disponibilita' di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento.

La ASL competente per territorio garantisce la presenza di un veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove.
Gli organizzatori dovranno anche adottare un regolamento per i controlli sul divieto di trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante. Il regolamento dovrà anche stabilire le procedure per la verifica dei requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni, secondo uno degli standard di riferimento applicati dagli enti tecnici ASSI o FISE.

E' vietato utilizzare per le manifestazioni cavalli di eta' inferiore ai quattro anni. Vietata anche la partecipazione dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, per aver preso parte a competizioni non autorizzate, scommesse clandestine, spettacoli in cui si evidenzi l'uso di sostanze stupefacenti o dopanti. Non ammessi nemmeno i fantini positivi ad alcol test, a campione, prima della gara.