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ANIMALI IN STRADA, CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO

ANIMALI IN STRADA, CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO
L'automobilista che non si ferma dopo aver investito un animale da compagnia potrà essere sanzionato anche sulla base di una testimonianza oculare. La polizia stradale dovrà poi attivare le indagini per ricostruire gli eventi segnalati o accertati durante l'attività operativa. Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno con una circolare del 18 maggio.

L'automobilista che non si ferma dopo aver investito un animale da compagnia potrà essere sanzionato anche sulla base di una testimonianza oculare. La polizia stradale dovrà poi attivare le indagini per ricostruire gli eventi segnalati o accertati durante l'attività operativa. Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno con una circolare del 18 maggio.

Il nuovo comma 9-bis, art. 189 del Codice della Strada, introdotto dalla Legge 120/2010 punisce il comportamento di tutti i conducenti che dopo aver provocato un incidente omettono di prestare soccorso a un animale d'affezione, da reddito o comunque protetto. L'utente della strada, infatti, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno ad animali "ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 398 a 1.596 euro. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso". In questo caso però la multa è limitata a 78 euro.

A parere dell'organo di coordinamento di polizia stradale questa novella deve essere oggetto di una puntuale e scrupolosa applicazione da parte degli organi di vigilanza. In particolare, la nota evidenzia che in ogni caso di segnalazione di sinistri con animali e relative omissioni da parte dei conducenti la polizia stradale, municipale e in generale tutti gli addetti al controllo dovranno attivare adeguate ricerche dei responsabili dell'evento con l'impiego delle stese tecniche operative utilizzate in caso di sinistro stradale con persone ferite.

L'attività di contestazione degli illeciti può infatti essere realizzata anche attraverso un accertamento indiretto, previa ricostruzione dell'evento. La testimonianza, unitamente a prove evidenti della responsabilità del pirata stradale sono sufficienti per fare partire d'ufficio la multa.

Allegati
pdf LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO.pdf