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IL MINISTERO FA CHIAREZZA SUI MANGIMI MEDICATI

IL MINISTERO FA CHIAREZZA SUI MANGIMI MEDICATI
Alle richieste di chiarimento sull'uso dei mangimi complementari medicati da parte degli allevatori, la Direzione generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha risposto con una circolare inviata ai Servizi Veterinari regionali il 20 aprile scorso. Quando è mangime e quando non lo è. I compiti del veterinario e quelli dell'allevatore. Alle richieste di chiarimento sull'uso dei mangimi complementari medicati da parte degli allevatori, la Direzione generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha risposto con una circolare inviata ai Servizi Veterinari regionali il 20 aprile scorso. La nota è indirizzata per conoscenza alla Fnovi che al tavolo ministeriale sul farmaco veterinario aveva sollevato alcune istanze volte ad ottenere precisazioni sul distinguo fra mangime e farmaco e sulle conseguenti responsabilità del veterinario e dell'allevatore.

I mangimi complementari medicati e i prodotti intermedi possono essere acquistati dagli allevatori "solo dietro prescrizione medico veterinaria, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato A del D.Lgs.n. 90 del 3 marzo 1993, in triplice copia per animali produttori dì alimenti per l'uomo".

La nota ministeriale sottolinea anche "l'assoluta necessità che il medico veterinario, qualora prescriva un mangime complementare medicato, indichi, così come previsto nel suddetto modello, la percentuale di mangime medicato da somministrare rispetto alla razione giornaliera, affinché il dosaggio giornaliero previsto nell'autorizzazione per l'immissione in commercio della premiscela medicata sia rispettato".


I mangimi complementari medicati, possono contenere una quantità di principi attivi medicamentosi superiore a quella del corrispettivo mangime completo, in virtù del fatto che, per definizione, non soddisfano la razione giornaliera di un animale ma devono essere, a tal fine, associati ad altri mangimi. La normativa prescrive che i mangimi complementari, per essere considerati tali, non possono contenere oltre 4 volte la quantità di principio attivo farmacologico ammessa nel mangime completo. Esclusivamente nel caso di mangimi complementari non minerali destinati aì ruminanti, il limite massimo ammesso è di 8 volte. Pertanto, precisa la nota ministeriale, "nella pratica tali prodotti devono fare parte della razione giornaliera di un animale nella percentuale minima, rispettivamente del 25% e del 12,5%".

I prodotti intermedi sono un'altra categoria di mangimi medicati concentrati. Possono contenere un principio attivo farmacologico, in quantità multipla rispetto alla dose giornaliera autorizzata fino ad un massimo di 20 volte e conseguente percentuale di inclusione minima nella razione giornaliera del 5% . A questo proposito, la Direzione ministeriale evidenzia che "concentrazioni che superano il limite suddetto non permettono di caratterizzare come mangimi tali prodotti" e che "i prodotti intermedi sono preparazioni contenenti principi attivi in concentrazioni talmente elevate da non poter essere somministrati tal quali agli animali; infatti i prodotti intermedi devono essere destinati esclusivamente alla produzione di mangimi medicati pronti per l'uso, previa accurata miscelazione con altri mangimi in azienda". La produzione di prodotti intermedi è riservata agli impianti industriali autorizzati ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto Legislativo n. 90 del 3 marzo 1993.


L'utilizzo di mangimi complementari medicati in allevamento, regolarmente acquistati dall'allevatore a seguito di prescrizione medico veterinaria, non implica il possesso di un'autorizzazione specifica da parte dell'operatore stesso. Ciò non toglie, tuttavia, che tali operatori siano soggetti al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene generale e igiene dei mangimi in particolare.


La Direzione ministeriale sottolinea anche "l'importanza che il controllo ufficiale negli allevamenti, sia finalizzato fra l'altro anche a mettere in evidenza un'eventuale gestione scorretta di tali prodotti, per esempio tramite il prelievo di campioni indirizzati a svelare le cross contamination fra i mangimi medicati e non medicati".

Nell'ambito della categorizzazione degli operatori in base al rischio, la circolare mette in risalto come "l'utilizzo di mangimi medicati, ancor più se complementari o prodotti intermedi, sia un criterio oltremodo appropriato e che merita di essere tenuto in debita considerazione al fine della attribuzione di un livello di rischio all'allevatore".

Allegati
pdf LA CIRCOLARE SUI MANGIMI MEDICATI DELLA DIREZIONE MINISTERIALE pdf.pdf