• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31295

LA CORTE DEI CONTI SU LIBERA PROFESSIONE SSN

LA CORTE DEI CONTI SU LIBERA PROFESSIONE SSN
L'esercizio di attività libero professionale assume natura eccezionale e deve essere autorizzata. La Corte dei Conti ha condannato un dirigente responsabile di struttura complessa per mancata comunicazione delle prestazioni professionali eseguite in luoghi non autorizzati. "Grave situazione di inadempimento dei doveri di servizio e di incompatibilità".

La Corte dei Conti ha pronunciato la sentenza n. 477/2010 (3 marzo 2010) in materia di esercizio della libera professione intramuraria, interessante sia per i riflessi derivanti dalla "natura" dell'attività, sia soprattutto per le possibili correlate responsabilità, anche di tipo "erariale" e in particolare di tipo disciplinare, che possono derivare da un non corretto svolgimento dell'attività medesima.

La vicenda trae origine dalla mancata comunicazione delle prestazioni professionali eseguite fuori le mura ospedaliere dal dirigente responsabile di struttura complessa e lo svolgimento della attività in luoghi non autorizzati.

La colpa grave, da cui la condanna, veniva individuata sia nella reiterazione dei comportamenti omissivi che nella violazione delle norme che disciplinano il rapporto tra il sanitario e l'azienda.


Nella sentenza si legge che l'esercizio di attività libero professionale assume natura eccezionale, perché soggetto ad una disciplina di tipo autorizzatorio, che rende lecito e legittimo lo svolgimento di detta attività al di fuori della struttura pubblica, nei limiti, ovviamente, delle prescrizioni contenute nella concessa autorizzazione, e che rende, al contrario, illecito ed illegittimo detto esercizio senza aver ottenuto la citata autorizzazione ovvero in contrasto ed in violazione della autorizzazione ricevuta.

Nel caso di specie, inoltre, in base al regolamento ALPI (e specificamente all'art. 28) l'interessato è risultato, quindi, essere in una grave situazione di inadempimento dei doveri di servizio e di incompatibilità specifica rispetto allo status di dipendente pubblico con rapporto di lavoro e di servizio esclusivo, avendo egli ripetutamente omesso di comunicare le prestazioni professionali eseguite fuori delle mura ospedaliere e trattenendo l'intero corrispettivo percepito dai pazienti.

 

Allegati
pdf SENTENZA 477 2010 CORTE DEI CONTI.pdf