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FUNZIONI VETERINARIE TRASFERITE A VALLE D’AOSTA

FUNZIONI VETERINARIE TRASFERITE A VALLE D’AOSTA
In attuazione dello statuto speciale della regione autonoma sono state trasferite alla Valle d'Aosta le funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria. In Gazzetta Ufficiale la legge attuativa. Sarà la Giunta regionale a definire con propria deliberazione le modalità applicative. E' Legge in Valle d'Aosta la disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria trasferite alla Regione autonoma Valle d'Aosta. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo attua il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria previsto dal Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.26. Sarà ora la Giunta regionale a definire, con propria deliberazione, le modalita' attuative e ogni altro adempimento o aspetto necessari all'applicazione della legge.

In particolare, sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta le funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, come aggiornata ai sensi dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004. Sono trasferite anche tutte le ulteriori funzioni ed i compiti in materia di sanita' veterinaria trasferiti alle regioni a statuto ordinario, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni, presta attivita' di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonche' attivita' di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore gia' competenti, al fine di assicurare la funzionalita' del servizio sotto il profilo organizzativo.

Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria, in conformita' a quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000 e 13 novembre 2000. Il trasferimento delle funzioni decorre dalla data di attribuzione delle risorse.

Decorso il primo anno di esercizio delle funzioni, entro i successivi sei mesi la regione predispone per il Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita rendicontazione sulla base della quale, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua l'eventuale conguaglio delle somme da assegnare alla Regione e procede, d'intesa con la medesima, alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni a regime.

Allegati
pdf TABELLA A.pdf