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LE TARIFFE MINIME SONO “INDEROGABILI E VINCOLANTI”

LE TARIFFE MINIME SONO “INDEROGABILI  E VINCOLANTI”
"Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. Gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti". La riforma della professione forense potrebbe riaprire la questione delle tariffe professionali.

Riprende oggi l'iter legislativo per il riordino della professione forense. E in Senato le tariffe minime potrebbero tornare vincolanti.

Il Comitato ristretto della Commissione Giustizia ha elaborato a luglio un testo di riforma della professione forense nel quale si legge che " Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. Gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti". Gli avvocati non sono riusciti a convincere il Ministro della Giustizia Alfano e la Comissione Giustizia del Senato dell'opportunità di abrogare la legge Bersani nelle parti riguardanti i liberi professionisti, ma sulla loro battaglia ci sono i fari puntati di tutte le professioni.

Gli avvocati potrebbero fare da testa d'ariete per correggere le distorsioni delle liberalizzazioni nel campo delle professioni intellettuali, dove i minimi tariffari sono sempre stati intesi come un parametro di qualità e un indicatore di riferimento per il pubblico e per l'Ordine professionali in caso di controversie spesso causate dalla cosiddetta asimmetria informativa.

Ma la riforma forense non si limiterebbe ad una mera restaurazione. Gli avvocati, pur richiamandosi alla loro funzione sociale e al decoro professionale ( concetti contestati dall'Antitrust) sono disposti ad assumersi impegni e a modernizzare l'offerta: il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile". L'avvocato inoltre "è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento".

Patti chiari fin da subito con il cliente. E in caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.