La proposta di legge (n. 3: Norme per la tutela degli animali) abroga la legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo) e istituisce il servizio sanitario veterinario mutualistico regionale cui possono accedere i cittadini già esenti dalla partecipazione alle spese per il Servizio sanitario nazionale per motivi di reddito; stabilisce, inoltre, che tali prestazioni possano essere erogate dalle strutture pubbliche o anche da medici veterinari privati appositamente convenzionati; tale convenzione potrà essere estesa anche ad Associazioni animaliste in possesso di determinati requisiti.
La pdl prevede anche il divieto di utilizzo di animali "con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio". si mantengono l'anagrafe canina e le regole sul randagismo, già presenti nella legge regionale 43 del '95 ma si definiscono procedure e competenze in modo piu' adeguato e preciso. La pdl interviene inoltre su alcuni aspetti regolamentati da norme comunali come l'accesso dei cani nei locali pubblici, in ambienti aperti al pubblico, parchi e spiaggia con uso obbligatorio di guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme nazionali. Novità anche nel recepimento delle norme nazionali riguardo al benessere degli animali utilizzati nel commercio e in manifestazioni storico culturali: è istituito l'elenco regionale delle manifestazioni nelle quali è previsto l'impiego di animali.
Allegati |
PDL TOSCANA.pdf |