Ma per il Consiglio di Stato "la normativa statale non è minimamente scalfita dalle previsioni regionali introdotte a proposito della organizzazione locale del servizio di informazione scientifica" né vale sostenere la tesi che non vi sia un precedente a livello nazionale.
Nel merito del Protocollo, i ricorrenti contestavano la previsione secondo la quale "di norma gli ISF devono svolgere la loro attività presso i medici da soli". Per i giudici del Consiglio di Stato " si tratta anzitutto di previsione programmatica che caso mai consolida, come già detto, la serietà dell'approccio all'informazione scientifica, postulando che nell'esercizio dell'attività informativa l'informatore non sia accompagnato da altri soggetti, la cui presenza potrebbe evidentemente decolorare il profilo dell'approfondimento scientifico sulle proprietà dei farmaci, a tutto vantaggio della loro mera promozione commerciale".
Per i ricorrenti, il Protocollo regionale avrebbe leso la libertà di informazione scientifica. Di parere contrario il Consiglio di Stato che, nei dettagli regolamentari, ha ravvisato l'esistenza di legittimi "profili regolatori".
Ad esempio, la quantificazione delle visite nell'arco dell'anno è stabilita "nell'ambito delle legittime scelte discrezionali del regolatore regionale". "Né appar confliggere con il sistema di farmaco-sorveglianza delineato dalla normativa statale la previsione regionale secondo cui gli informatori scientifici hanno l'obbligo di comunicare alle ASL ogni singola reazione avversa ai farmaci; a ben vedere si tratta di previsione complementare, che va semmai a rafforzare il meccanismo di sorveglianza in ordine alle reazioni non desiderate ai farmaci".
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