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MANCANZE DISCIPLINARI DEL MEDICO VETERINARIO

MANCANZE DISCIPLINARI DEL MEDICO VETERINARIO
Per la Commissione centrale esercenti professioni sanitarie la cointeressenza limita l'indipendenza professionale del veterinario e la sua libertà intellettuale. Nel Massimario pubblicato dalla Cepps chiarimenti anche sull'obbligo di denuncia all'Ordine. La Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie (Ccepps) ha pubblicato sul portale ministerosalute.it il Massimario delle decisioni adottate nell'anno 2007. La Commissione - organo di giurisdizione speciale che esamina i ricorsi dei sanitari contro i provvedimenti dei loro Ordini - rappresenta un rilevante riferimento giurisprudenziale per i professionisti, sia nel settore pubblico che in quello privato.

Nel Massimario del 2007 spiccano, fra le altre, alcune pronunce della Commissione per mancanze disciplinari addebitate dall'Ordine a medici veterinari. Tali mancanze riguardano, in particolare, l'obbligo di denuncia all'Ordine e la cointeressenza.In entrambi i casi, la Commissione ha confermato l'illecito deontologico contestato all'iscritto.

Nel primo caso, la Commissione ha esaminato la posizione di un professionista che prestava servizio, in qualità di veterinario, presso un'associazione di servizi per animali. All'incolpato venivano addebitate specifiche responsabilità "nella forma di omissioni di denunzie all'Ordine". Per la Commissione, che ha dato ragione all'Ordine, durante il suo rapporto di collaborazione con l'associazione in questione, il veterinario ha "acquisito una conoscenza delle infrazioni al codice deontologico ivi commesse, tale da generare un obbligo di denuncia all'Ordine".

Nel caso del divieto di cointeressenza, la Commissione ha invece censurato il comportamento del medico veterinario oggetto di procedimento e si è soffermata sulla fattispecie di questo illecito deontologico: "lo stretto legame di parentela sussistente tra il sanitario e il presidente dell'ente presso cui presta servizio l'incolpato, la mancata separazione all'interno della predetta struttura tra l'attività ambulatoriale e quella di vendita di prodotti per animali, la presenza di una unica cassa per le diverse prestazioni limitano la indipendenza professionale del veterinario e la sua libertà intellettuale, integrando, in tal modo, la fattispecie della cointeressenza". La Comissione ha così confermato la sussistenza dell'illecito deontologico contestato dall'Ordine.