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CONDIZIONALITA’, CONSULENZE AZIENDALI A PROVA DI TAR

CONDIZIONALITA’, CONSULENZE AZIENDALI A PROVA DI TAR
I veterinari sono pienamente titolati a svolgere le attività di consulenza aziendale previste dal regime della condizionalità. La sentenza del TAR della Lombardia afferma inequivocabilmente che basta essere iscritto all'Ordine per avere accesso alla consulenza in materia di sanità e benessere animale. In fatto di consulenza sulla sanità e il benessere animale i medici veterinari non hanno bisogno di imparare da "staff tecnici" né di vedere messe in discussione le loro competenze. L'abilitazione di Stato e l'iscrizione all'Ordine da sole legittimano l'accesso alle consulenze aziendali previste dalla Politica Agricola Comunitaria in favore degli allevatori.

Il TAR ha così accolto le motivazioni della FNOVI e di tutti gli Ordini dei medici veterinari della Lombardia riconoscendo la piena legittimazione dei ricorrenti (fra questi anche il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati) ad accedere ai servizi di consulenza aziendale previsti dalla cosiddetta condizionalità. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha pertanto annullato la delibera della Regione Lombardia nelle parti in cui pretendeva che i medici veterinari dimostrassero requisiti di formazione e di specializzazione in aggiunta all'iscrizione all'Ordine professionale ( tre anni di esperienza o l'affiancamento a staff tecnico per 150 giornate lavorative).

Per i giudici, "la condivisibile ratio sottesa al sistema di consulenza aziendale, volta ad assicurare un servizio di qualità a beneficio delle imprese agricole che vi debbono ricorrere, deve ritenersi già assicurata dall'iscrizione all'Albo o all'Ordine professionale, sul presupposto che detta iscrizione - che a sua volta presuppone, come è noto, un periodo di praticantato e il superamento di un esame di stato ( deve ritenersi selettivo)- attesti il superamento di quel vaglio di professionalità perseguito dal legislatore comunitario e regionale, sicchè non v'è necessità di richiedere alcuna esperienza ulteriore né il possesso di uno specifico percorso formativo".

Così sentenziando il Tar della Lombardia ricalca le motivazioni già addotte dal Tar dell'Emilia Romagna su analogo ricorso. Non è possibile creare disparità di trattamento nell'accesso alle consulenze aziendali, una partita che vede in ben più di un Piano di Sviluppo Rurale Regionale il tentativo di lasciare fuori dal gioco i professionisti.

"Con questa sentenza - è il commento della FNOVI- riteniamo che le Regioni che ancora non hanno deliberato nel merito vorranno adeguare i bandi per il riconoscimento dei soggetti erogatori della consulenza aziendale". Per la tutela delle prerogative dei professionisti, la FNOVI ha co-fondato la Fondazione per i Servizi di Consulenza Aziendale.

Allegati
pdf LA SENTENZA DEL TAR DELLA LOMBARDIA.pdf