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INDENNITA’ DI DIRIGENZA ANCHE AI VETERINARI

INDENNITA’ DI DIRIGENZA ANCHE AI VETERINARI
Negata l'indennità di dirigenza medica al personale veterinario dirigente dipendente dal SSN. I veterinari ricorrono e il TAR del Lazio dà loro ragione: i giudici ribadiscono il diritto dei ricorrenti e la corresponsione del dovuto con gli interessi.

Il TAR del Lazio ha condannato la Regione Lombardia e alcune aziende sanitarie locali del territorio regionale al pagamento dell'indennità di dirigenza medica ad alcuni veterinari che, vedendosela negare, avevano presentato ricorso. Con due sentenze risalenti a febbraio, ma pubblicate ieri, il Tribunale Amministrativo ha ribadito il diritto per i veterinari del SSN il diritto all'indennità quale componente fissa della retribuzione in base all'articolo 110 comma 5 del DPR 384 del 1990. Anzi, i giudici hanno condannato le amministrazioni alla rivalutazione della somma dovuta e degli interessi. Si tratta di una questione molte volte affrontata e risolta dal giudice amministrativo, si legge nelle sentenze, nel senso favorevole dei ricorrenti, anche perché i veterinari sono classificati come "appartenenti al personale medico". Nessuna discriminazione quindi: "l'indennità di dirigenza in questione non può ritenersi riservata ai medici in senso stretto ma deve essere estesa anche al personale veterinario".

Si tratta di un orientamento giurisprudenziale dal quale il TAR del Lazio non si discosta, ma anzi trova in queste sentenze "ulteriore forza" e viene "pienamente condivisa". I giudici hanno inoltre riconosciuto la legittimazione giurisdizionale e ai soli singoli ricorrenti e non al sindacato, perché "le associazioni di categoria sono legittimate ad agire ed a resistere in giudizio per la tutela di interessi collettivi degli associati e non per la tutela di singole posizioni". Per contro, il TAR ha dichiarato la "carenza di legittimazione a resistere dell'ARAN", perché le somme pretese "afferiscono al rapporto di lavoro intercorrente tra i singoli dipendenti e l'unità sanitaria locale e l'azienda sanitaria locale presso la quale i veterinari interessati prestano ancora la loro attività.