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" FORTUITO" L’INCIDENTE CAUSATO DAL CANE

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Il caso fortuito, qualora rappresenti l’unica causa che abbia determinato l’evento dannoso, solleva il conducente da responsabilità verso il passeggero ferito. In altre parole, chi è alla guida non risponde per colpa contrattuale di un fatto non previsto rispetto al normale svolgersi di eventi, come l’imprevedibile attraversamento stradale di un cane. Con sentenza n. 21271, depositata il 10 ottobre, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un uomo rimasto ferito in un incidente stradale provocato dall’attraversamento improvviso di un cane. Si tratta di caso fortuito, avevano detto i giudici di merito. E la Suprema Corte ha confermato, basandosi sul concetto di caso fortuito i cui elementi caratterizzanti sono l’imprevedibilità e l’assoluta inevitabilità. In tal caso cade anche la presunzione di colpa sancita, nell’articolo 2054 del Codice Civile. Il riconoscimento del “caso fortuito” basta ad escludere la responsabilità anche se il conducente avesse ammesso di essersi distratto e di andare veloce.