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PREPARAZIONI OMEOPATICHE, IL MINISTERO RISPONDE

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La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha risposto alla FNOVI sulla questione delle preparazioni omeopatiche negate ai medici veterinari, confermando la correttezza delle argomentazioni proposte dalla Federazione. Scrive infatti l’Ufficio IV che il Codice Comunitario del Farmaco Veterinario ( decreto L.vo 193/2006) trova applicazione anche nel caso di farmaci omeopatici. In particolare: “ l’articolo 23 del decreto in argomento prevede che qualora la scelta terapeutica, da parte del medico veterinario, sia indirizzata all’impiego di medicinali veterinari omeopatici, devono essere applicate le modalità in deroga previste dall’articolo 10 per gli animali non destinati alla produzione di alimenti e dell’articolo 11 commi 1,3 e 4, per gli animali destinati alla produzione di alimenti se le sostanze attive presenti nel medicinale figurano nell’allegato II del Regolamento (CEE) n. 2377/90, sotto la responsabilità di un medico veterinario, con ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile. Assicura la FNOVI che la nota ministeriale “verrà inoltrata alla ditta che aveva posto in dubbio la validità della ricetta medico veterinaria e non avrà quindi motivo di rifiutare la preparazione di rimedi complessi su prescrizione veterinaria”.