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ORMONI E PRODUZIONI ANIMALI,MODIFICHE AL DIVIETO

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Il Governo ha trasmesso al Parlamento lo Schema di decreto legislativo di modifica del D.Lgs. n. 158 del 2006 di attuazione della direttiva 2003/74/CE recante divieto di utilizzazione di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta-antagoniste nelle produzioni animali.Il provvedimento si è reso necessario per apportare alcune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 158 del 2006, e si compone di soli due articoli. L’articolo 1, in particolare, al comma 1, lettera a) prevede alcune modifiche al decreto legislativo n. 158 del 2006, introducendo nel titolo del decreto stesso un chiaro riferimento a tutti i principali atti normativi comunitari tuttora in vigore in tale materia. Si tratta, in particolare, delle direttive nn. 22 e 23 del 1996, la cui menzione era stata omessa nel momento della predisposizione del decreto legislativo n. 158. Tale intervento è volto ad assicurare una maggiore conformità, anche formale, della normativa italiana alla disciplina comunitaria, al fine di evitare, nella fase di controllo esercitata dalla Commissione europea sullo stato di attuazione del diritto comunitario, eventuali procedimenti di infrazione nei confronti dello Stato italiano. L’articolo 1, al comma 1, lettere b) e c) reintroduce, invece, alcune prescrizioni che erano state espunte dall’ordinamento a seguito dell’abrogazione del decreto legislativo n. 336 ad opera dell’articolo 35 dello stesso decreto n. 158 del 2006. Si tratta, in particolare, di tutta una serie di controlli che risultano fondamentali per garantire il divieto di utilizzazione negli animali destinati alla produzione di alimenti, di sostanze pericolose per la salute umana. L’articolo 1, comma 1, alla lettera d), invece, sostituisce l’allegato II, concernente le categorie di residui o di sostanze da ricercare suddivise per il tipo di animali, al fine di rimediare ad un mero errore materiale dovuto al fatto che l’allegato II, contenuto nel decreto legislativo n. 158 del 2006, risultava divergente rispetto all’allegato della direttiva n. 23 del 1996, che doveva essere fedelmente recepito. Il secondo articolo dello schema di decreto contiene la clausola di invarianza finanziaria secondo la quale non devono derivare oneri a carico dello Stato. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ha espresso, il 12 luglio scorso, un parere favorevole sullo schema di decreto in esame.