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RISCOSSIONE ACCENTRATA, FISCO RIBADISCE OBBLIGO

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Tutti i soggetti che mettono a disposizione, a qualsiasi titolo, i propri locali, dotati della strumentazione necessaria, per l'esercizio dell'attività medica e paramedica o organizzano servizi funzionali allo svolgimento della stessa, sono considerati "strutture sanitarie private" e quindi sottoposti all'obbligo della riscossione accentrata dei compensi previsto dalla Finanziaria 2007. Lo specifica la risoluzione n. 270/E del 27 settembre, in risposta all'interpello presentato da una Confederazione nazionale di associazioni di volontariato operanti nel settore dell'assistenza e della beneficenza e che, all'interno della propria sede, danno in affitto delle stanze a medici per svolgere la loro attività professionale in modo autonomo. Secondo il soggetto istante, le associate non possono essere qualificate strutture sanitarie perché non ne posseggono i requisiti di legge. Per il Dpr 14 gennaio 1997, infatti, si considerano tali le strutture "...che soddisfano, nella loro totalità, una serie di requisiti minimi idonei a costituire un sistema di gestione articolato e complesso, che si differenzia secondo le discipline diagnostiche e terapeutiche considerate". Le associazioni si limitano solo a dare in locazione alcune stanze attrezzate per uso sanitario e operano principalmente in un altro settore; pertanto, a parere della Confederazione, non rientrano nella categoria e, di conseguenza, non sono soggette agli obblighi introdotti dalla Finanziaria 2007 a carico delle strutture sanitarie private, con decorrenza dal 1 marzo: riscossione in modo unitario dei compensi per attività di lavoro autonomo in ambito medico e paramedico svolte al proprio interno, loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o in apposito registro, comunicazione del relativo ammontare all'agenzia delle Entrate. Nel caso specifico, invece, l'Amministrazione finanziaria ritiene che l'associazione è soggetta a tali obblighi in quanto è da considerare "struttura sanitaria privata"; giunge a questa conclusione richiamandosi alla circolare 13/2007. In quel documento, infatti, si definisce come "sanitaria privata" qualsiasi struttura aziendale in cui vengono svolte attività mediche e paramediche in modo autonomo e che è dotata delle relative attrezzature o di servizi strumentali necessari all'esercizio di quelle professioni. Non sono rilevanti né la veste organizzativa assunta (società, associazione, ente con o senza fine di lucro ecc.) né la modalità, anche non prevalente, di "operare nel settore dei servizi sanitari e veterinari". ( fiscooggi)