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REGIONI, MODIFICHE SUL CONTROLLO ALIMENTARE

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In sede di Conferenza, le Regioni hanno chiesto lo stralcio del comma 2, articolo 2 ( Autorità competenti) dello Schema di Decreto Legislativo per il riordino dei controlli in materia di sicurezza alimentare ( schema di decreto legislativo di riordino della disciplina nazionale relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare in attuazione della direttiva 2004/41/ce e in applicazione dei regolamenti comunitari in materia) . Il comma di cui si chiede l’eliminazione recita: “ 2. I compiti del controllo ufficiale in materia di alimenti di origine animale di cui al regolamento 854/2004/CE restano affidati alle Aziende unità sanitarie locali; restano, altresì, fermi i compiti svolti dagli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27 e successive modifiche e dai Posti d’Ispezione Frontaliera (PIF) di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. “ La Conferenza ha così espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento in sede politica di tutti gli emendamenti già formulati in sede tecnica il 14 settembre 2007. Si chiede l’eliminazione anche degli articoli 4 (Latte e prodotti a base di latte ) e 5 (Prodotti a base di carne); il primo stabilisce che “Il Regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica alla vendita diretta dall’ azienda di produzione, al consumatore finale di prodotti a base di latte preparati nelle stessa azienda, nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute, il secondo che “ Il Regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica alla preparazione e al magazzinaggio di prodotti a base di carne, comprese le paste fresche alimentari farcite con carne, e di altri prodotti di origine animale, destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti ai punti vendita, dove la preparazione ed il magazzinaggio sono effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore. Quanto alle sanzioni la Conferenza chiede la riscrittura dell'articolo 8.