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NIENTE PREMIO PER IDENTIFICAZIONE TARDIVA BOVINI

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Nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 (che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini), qualsiasi irregolarità comporta una completa esclusione del premio all'abbattimento dell’ animale? Quali conseguenze, in particolare, per una notificazione tardiva di un movimento di bovini alla banca dati informatizzata? E ancora: uno Stato membro, mediante una sanzione nazionale volta a garantire l'applicazione del regolamento, è autorizzato ad escludere il diritto comunitario riguardante il premio all'abbattimento o a ridurre detto premio? Queste le domande sul tavolo della Corte di Giustizia Europea a seguito di un contenzioso che ha interessato un allevatore olandese e il relativo Ministero dell’Agricoltura. Il 24 maggio scorso, la Corte ha risposto che “ l’inosservanza del termine di notifica alla banca dati informatizzata dello spostamento di un bovino a destinazione di un’azienda o in provenienza dalla stessa, rende inammissibile il detto bovino al premio all’abbattimento e, pertanto, comporta un’esclusione del beneficio del detto premio per tale animale”. Secondo i giudici europei “uno Stato membro non può prevedere sanzioni nazionali consistenti in riduzioni ed esclusioni dell’importo totale dell’aiuto comunitario al quale può aver diritto l’imprenditore che abbia presentato domanda di premio all’abbattimento”.