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PROFESSIONISTI E INTERESSI DI MORA

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Il dlgs. n. 231 del del 9 Ottobre 2002 che ha introdotto l'obbligatorietà dell'addebito degli interessi di mora sui crediti già scaduti continua a lasciare molti dubbi ed incertezze dapplicabilità. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha istituito una apposita Commissione che dopo aver approfondito il problema è arrivata ad alcune conclusioni che interessano tutto il mondo professionale.

1) Non vi è dubbio che il decreto coinvolga anche i professionisti infatti pur facendo riferimento alle imprese le definisce: " ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione".

2)L'applicabilità della norma riguarda unicamente le prestazioni rese a favore di imprese o di professionisti mentre quelle rese a privati ne sono automaticamente escluse.

3) Gli interessi di mora sorgono da un credito di natura professionale, da un punto di vista fiscale, quindi, sono considerati come compensi professionali e non potranno essere tassati fino al momento dell'effettivo incasso;

4) Nel caso in cui si decidesse di non applicare la norma nei confronti di un cliente, impresa o professionista, rinunciando all'addebito degli interessi, è bene far risultare questa decisione con un documento scritto ed inviato al cliente. Ricordare quanto espresso dalla Commissione a questo proposito:" il professionista può rinunziare a tali interessi quando la misura degli stessi o la tipologia di rapporto con la controparte non configuri un accordo, ma una spontanea rinunzia per convenienza o per spirito di liberalità o comunque non si riveli particolarmente iniqua."