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DDL 1930:VIA GLI OBBLIGHI VETERINARI

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Il Senato ha trasmesso alla Commissione Giustizia della Camera le modifiche apportate al ddl 1930 “Disposizioni a tutela degli animali” per la conclusione dell’iter parlamentare. L’articolo 3 , “Obblighi dei medici veterinari”, già approvato mesi fa dalla Camera è stato soppresso. Al suo posto una modifica ad alcune disposizioni del Codice Penale. Alla soppressione ha certamente contribuito la FNOVI attraverso un ampio sforzo di sensibilizzazione dei componenti della Commissione Giustizia del Senato. L’articolo voleva che “chiunque, avendo nell'esercizio della professione veterinaria curato o visitato animali per lesioni riferibili ai delitti di cui alla presente legge” non ne avesse dato segnalazione all'autorità giudiziaria veniva “ punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro” e, in caso di ritardo, si applicava una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.000 euro. L’articolo, stigmatizzato come “superfluo” in sede di dibattito a Montecitorio dall’Onorevole Mancuso veniva comunque approvato dall’Aula e trasmesso al Senato. L’inopportunità dell’articolo si motivava inoltre con le preesistenti disposizioni del Testo Unico di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320 del 1954). Infatti, all'art. 86, il Testo disciplina già l'obbligo, per il medico veterinario, di segnalare all'autorità sanitaria (ASL Servizi Veterinari) qualunque lesione da morsicatura di cani per il controllo della rabbia; l'autorità sanitaria, in base alla segnalazione ricevuta, ha l'obbligo di verificare le circostanze in cui è avvenuta la morsicatura mediante un sopralluogo al domicilio del cane e di provvedere al sequestro cautelativo del cane morsicatore per dieci giorni presso il suo domicilio, se sono garantite condizioni adeguate di isolamento, oppure presso un canile convenzionato con la ASL.