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DIPENDENTI PUBBLICI: NON SERVE L’ALBO

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Il mondo professionale ha accolto con meraviglia la posizione espressa dalla Corte di Cassazione nella sentenza (sezione VI penale, n. 28306/03) con la quale ha assolto alcuni infermieri denunciati perché esercitavano la professione come dipendenti pubblici, senza essere iscritti all’albo. Quanto espresso nelle sentenza sembra non tener conto dell’evoluzione che ha avuto negli anni il mondo professionale limitandosi a fare riferimento ad alcuni decreti successivamente modificati dall’articolo 1 della legge 42/1999. I dubbi evidenziati dalla Corte di Cassazione sulla obbligatorietà di iscrizione all’Albo per i dipendenti pubblici non sarebbero quindi giustificati dall’attuale normativa in vigore, ne riportiamo comunque quelli più significativi che sembrano giustificare il ragionamento riportato dai magistrati. “Le competenze istituzionali degli ordini e collegi (…) si riassumono nelle tenute degli albi,nell’esercizio della funzione disciplinare, nonché nella redazione e proposta delle tariffe e nella liquidazione dei compensi, a richiesta del professionista o del privato, il tutto sempre essenzialmente in vista dell’interesse degli stessi professionisti e che la professione venga da tutti esercitata correttamente. Pertanto, la competenza degli ordini non si estende genericamente alla “professionalità”, intesa nel senso sostanziale di possesso del titolo di studio e delle attitudini richieste per accedere all’ordine professionale, bensì a coloro che esercitano la libera professionale, esplicando l’attività professionale mediante contratti d’opera direttamente con il pubblico dei clienti, ovvero anche, per talune professioni, alle dipendenze di privati imprenditori. In particolare, esula dalle funzioni degli ordini professionali il controllo dei pubblici impiegati che prestino, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, attività di contenuto corrispondente a quello di una libera professione. …Risulta, pertanto; chiaro, non solo che le componenti degli ordini attengono alla libere professioni, ma anche il principio reciproco, che i pubblici dipendenti, di qualifica omonima a quelle di libere professioni soggette a controllo, ovvero svolgenti mansioni corrispondenti ad attività proprie di una di quelle professioni, non sono soggetti alla disciplina o ad altra potestà dell’ordine professionale, l’iscrizione al cui albo, anzi, è ammessa solo per attività estranee all’impiego. D’altra parte, è ovvio che il pubblico dipendente risponde, disciplinarmente, alla propria amministrazione e non certo a un ordine…” (Il sole 24 Ore, martedì 22 luglio)