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CONTRATTO DIPENDENTI: LE NOVITA’

“Le parti riconoscono nell’apprendistato uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire sia l’incremento dell’occupazione giovanile che a promuovere, nel quadro della riforma delle attività intellettuali, lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva a livello nazionale ed internazionale”. Il rapporto di apprendistato si estingue al termine dei 48 mesi per le qualifiche II, III, IIIS e di 36 mesi per le qualifiche IV e IVS. Variazioni anche nel trattamento economico. Per l’apprendista del livello II, III Super e III, spetta una retribuzione pari alle seguenti percentuali: 1° sem. 80%; 2° sem. 90%; 3° sem e oltre 96,65% mentre per l’apprendista del IV Super e IV livello spetta nel 1° anno l’80%; il 2° anno l’85% e il 3° anno il 96,65%. In ogni caso la retribuzione non potrà essere superiore a quella netta del lavoratore di analogo livello, tenuto contro delle imposizioni fiscali del singolo lavoratore. Per far fronte alle variazioni dell’intensità di attività nelle strutture lavorative sono previsti in particolari periodi dell’anno i seguenti regimi di orario: superamento dell’orario settimanale contrattuale sino al limite di 44 ore settimanali, con una compensazione di 36 ore settimanali, oppure superamento dell’orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali, con conseguente compensazione di 32 ore, il tutto per un periodo di 24 settimane nell’arco dell’anno e a scelta del singolo studio secondo le proprie necessità.