• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31424

ANIMALI "D'OCCASIONE"

Immagine
La Corte di giustizia delle Comunità europee ha accolto il ricorso di un allevatore svedese di cavalli che chiedeva al fisco del suo paese l'applicazione dell'art. 26 bis della sesta direttiva europea riguardante le agevolazioni IVA per le cessioni effettuate da soggetti passivi ed aventi per oggetto beni d'occasione. Secondo l'allevatore ricorrente che per attività acquista puledri da privati e li rivende addestrati come cavalli da equitazione questi rientrano nei beni d'occasione e quindi soggetti al regime IVA particolare previsto. La Corte di giustizia doveva quindi esprimersi se un animale può rientrare nei beni d'occasione e se un cavallo rivenduto dopo il suo addestramento rientra in questa categoria. Per quanto riguarda il primo punto la Corte ha evidenziato che la definizione di " beni d'occasione" comprende i beni mobili e non esclude gli animali che sono beni che si muovono autonomamente. D'altra parte gli animali sono anche beni " suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione". Non vi è quindi alcun motivo per escludere gli animali da questa categoria. Pertanto anche se in alcuni casi si deve escludere che un animale possa essere bene d'occasione questo non può essere affermato in via di principio. Sul secondo punto, nel caso specifico, essendo i cavalli acquistati da privati e rivenduti dopo l'addestramento essendoci un evidente cambio di destinazione potrebbero rientrare nella normativa ma questo mutamento di destinazione solleverebbe problemi talmente complessi da farlo ritenere inadeguato. (Italia Oggi, 11 Luglio 2003 )