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STUDI ASSOCIATI E DENOMINAZIONE

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La denominazione delle associazioni professionali è regolata dall’articolo 1 della legge 1815/1939. In base ad essa non è possibile far comparire nella denominazione di uno studio associato il nome del professionista defunto che ne aveva fatto parte. Il decreto 96/2001 in materia di costituzione di società professionale non cancella questa disposizione. Lo ha confermato la Corte d’Appello di Milano con sentenza 1706/2003, depositata il 26 maggio scorso. La disposizione in esame costituisce elemento ulteriore di conferma della regola generale della personalità della prestazione professionale secondo cui gli incarichi sono assunti direttamente dagli associati e l’associazione non può assumere incarichi in proprio. Il principio della personalità della prestazione è dunque incompatibile con la possibilità che nella denominazione dell’associazione siano indicati nomi diversi dagli associati che effettivamente esercitano nello studio. A nulla vale che il Codice Deontologico stabilisca norme diverse. La sentenza della Corte d’Appello di Milano contesta infatti il codice deontologico degli avvocati che permette di utilizzare nomi di professionisti defunti (fondatori famosi, nomi di prestigio o di fama, ecc…) e chiarisce che “l’approvazione del codice deontologico costituisce atto normativo emanato da un’autorità non statale nell’esercizio di un autonomo potere di regolamentazione e in una funzione amministrativa che ripete la sua disciplina da leggi speciali. Tale normazione secondaria non può derogare alla normativa primaria delle leggi e degli atti aventi forza di legge”. ( Italia Oggi, 03/07/03)