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TUTELA ANIMALE: COMPETENZA DELLE REGIONI

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Nella sentenza n. 222 del 4 giugno scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato che il ricorso sulla legittimità costituzionale della legge regionale n. 12 del 2002 della Regione Marche “Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici”, presentato dal Consiglio dei Ministri, è in parte infondato ed in parte inammissibile. La legge regionale impugnata prevede norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici ed in particolare: la formazione, da parte della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite da una Commissione tecnico-scientifica con funzioni consultive, di un elenco — aggiornato annualmente e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione — che individua le specie o, se necessario, i generi e le famiglie di animali esotici da assoggettare alla disciplina stabilita dalla legge medesima; l’obbligo dei possessori di animali esotici di comunicare al sindaco la detenzione, morte o alienazione degli esemplari, nonché le eventuali nascite; l’assoggettamento del commercio di detti animali ad autorizzazione, rilasciata dal comune in cui l’attività è svolta; l’obbligo, per chi esercita il commercio, di osservare determinate norme di carattere igienico-sanitario e di sicurezza degli animali e delle persone; l’attribuzione di compiti di vigilanza al dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL e, per quanto di competenza, al Corpo forestale dello Stato.Su tale premessa, il consiglio dei Ministri ritiene che la legge sarebbe nel suo complesso illegittima, in quanto esorbitante dai limiti della competenza legislativa delle regioni. La legge impugnata, nella parte in cui può essere considerata espressione della competenza regionale in materia di tutela della salute e della sicurezza sanitaria, conterrebbe disposizioni non rispettose dei principi fondamentali «comunque risultanti dalla legislazione statale già in vigore», che vincolano la potestà legislativa concorrente della regione. la legge regionale censurata risulterebbe illegittima nel suo complesso, in quanto inciderebbe su materie di competenza legislativa statale esclusiva, quali quelle della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e della profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lettera q, Cost.). La Corte Costituzionale, nella seduta del 4 giugno, ha dichiarato invece che la competenza statale in materia del tutela dell’ambiente non esclude ogni intervento della regione, “giacchè tale materia investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze”. L’ambiente si presenta, in altre parole, come un valore «trasversale», spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, senza che ne resti esclusa la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. In tale ottica — anche a riconoscere che la legge regionale impugnata interferisca comunque nella materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema — deve escludersi che tale interferenza implichi un vulnus del parametro costituzionale evocato, trovando il suo titolo di legittimazione nelle competenze regionali in materia igienico-sanitaria e di sicurezza veterinaria (riconducibili al paradigma della tutela della salute, ex art. 117, terzo comma, Cost.): e ciò tanto più ove si consideri che si tratta di intervento che non attenua, ma semmai rafforza — stante il rimarcato carattere aggiuntivo, e non sostitutivo, delle prescrizioni della legge regionale — le cautele predisposte dalla normativa statale, così da non poterne pregiudicare in alcun modo gli obiettivi.