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IRAP: LA PAGA SOLO IL TITOLARE

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La storia dell' IRAP si allunga di un’ altra puntata. Sono ormai decine le sentenze delle Commissioni tributarie Regionali e Provinciali chiamate ad esprimersi sui ricorsi dei professionisti che chiedono il rimborso dell'imposta versata ritenendo di non esserne soggetti. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale ( n.156 del 2001 ), che ha aperto la possibilità a tutti coloro che svolgono la propria attività senza un'organizzazione autonoma di evitare l'IRAP, sono stati centinaia in tutta Italia i ricorsi, soprattutto di liberi professionisti, che ritengono di non rientrare nei parametri che prevede l'imposta. L'Agenzia delle Entrate, con propria e successiva interpretazione della sentenza, con risoluzione 32/E/2002 dichiarava:" l'esistenza pur minima del requisito dell'organizzazione sia una connotazione tipica del lavoro autonomo, alla quale viene spesso fatto riferimento per differenziare tale attività da quella di lavoro dipendente". Secondo l'Agenzia, quindi, basta una " minima" organizzazione per essere soggetti all'imposta. L'interpretazione però del concetto di " minima" e di " autonoma ", come previsto dalla Corte Costituzionale, ha portato le Commissioni Tributarie a sentenze anche molto diverse. Il ministro Tremonti ha continuamente rimandato un intervento definitivo, più volte promesso, sperando forse che tutto il mondo professionale aderisse al condono fiscale togliendosi così la possibilità, la cosa non è del tutto ancora chiarita, di poter mantenere le richieste di rimborso dell'IRAP. In ogni modo questa ultima sentenza di Bologna pur riprendendo concetti in parte già precedentemente espressi ribadisce un nuovo principio: un libero professionista che operi presso una struttura intestata ad altri colleghi non esprime una organizzazione, e tanto meno autonoma, da poterlo ritenere soggetto dell'imposta. Questa è quindi una sentenza molto importante perchè apre la strada a tutte quelle richieste di rimborso presentate da professionisti che in realtà agiscono all'interno di altre strutture organizzative senza essere in alcun modo compartecipi ma solo offrendo le proprie prestazioni ai titolari di tali strutture. Fondamentali, in ogni caso, sono le documentazioni che dimostrano tale assenza di contatto con la clientela e tale rapporto di collaborazione estranea con lo studio ospitante.( fonte Italia Oggi, 25 giugno 2003)