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ANTITRUST: CONSULENZE SLEALI IN AZIENDA

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Un veterinario o un ispettore potrebbero prestare prima consulenza privata in allevamento o in industria alimentare e poi effettuare i controlli pubblici in queste stesse aziende per verificare il rispetto delle norme. Da qui il parere non vincolante, ma perentorio, dell’Autorità Garante per la Concorrenza del Mercato, pronunciato nel maggio del 2002: “L’Autorità ha già osservato, con riferimento alla regolamentazione delle attività degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, che l'affidamento della funzione di controllore ad un soggetto che può contemporaneamente operare sul mercato in concorrenza con altre imprese, può assumere rilevanza, sotto il profilo concorrenziale, in relazione al pericolo che ciò conferisca allo stesso soggetto un ingiustificato vantaggio. Infatti, nella scelta dell'impresa cui richiedere i servizi per i quali possano essere previste forme obbligatorie di controllo o di certificazione, gli utilizzatori saranno incentivati ad avvalersi del soggetto istituzionalmente preposto all'esercizio di tale funzione anziché rivolgersi alle imprese concorrenti, nella ragionevole aspettativa di precostituirsi un rapporto privilegiato con il controllore. Peraltro, la previsione di un siffatto duplice ruolo in capo ad un soggetto appare limitare l'efficacia stessa delle attività di controllo e certificazione, potendo risultare esse condizionate da un potenziale conflitto di interessi e, di conseguenza, essere svolte senza il rispetto del fondamentale requisito dell'imparzialità. L’Autorità ha osservato che alcune regioni si sono mostrate consapevoli dei problemi che potrebbero derivare dalla concentrazione in capo al medesimo soggetto dell’attività pubblicistica di controllo e di quella privatistica di consulenza nei confronti dei medesimi operatori ed hanno, pertanto, previsto che lo svolgimento della seconda debba essere compatibile con la prima. Tuttavia, l’eccessiva genericità di tale clausola di compatibilità fa sì che essa non rappresenti comunque una misura efficace a sanare gli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dalla commistione di ruoli pubblici e privati in capo al medesimo soggetto. (Bollettino dell'Antitrust, maggio 2002). Già prima dell’intervento del Garante, l’ARPA di Torino vietava ai propri funzionari e agli addetti ai controlli ogni consulenza esterna.