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DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI IN SENATO

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Riprende oggi in Commissione Giustizia al Senato l’esame dei disegni di legge Nania e Pastore sulla Disciplina delle professioni intellettuali. I provvedimenti sono stati riproposti alla discussione parlamentare il 30 gennaio scorso, dopo una lunga battuta d’arresto iniziata il 26 giugno del 2002. Da allora, il Ministero della Giustizia si è fatto carico di elaborare una propria proposta di riordino delle professioni intellettuali, attivando un tavolo tecnico, poi trasformato in una vera e propria commissione ministeriale, facente capo al Sottosegretario Michele Vietti. Ad oggi né il Parlamento, né l’Esecutivo hanno concluso i propri lavori, malgrado i propositi dell’On Vietti di arrivare in tempi brevi ad un progetto di riordino che, partendo dal progetto elaborato dal CUP (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali), tenga conto anche delle numerose proposte presentate in Parlamento sulla materia. Quelle di Nania e Pastore sono due dei principali disegni di legge proposti alle Camere. Molto di quanto elaborato dalla Commissione Vietti è confluito in Senato, tanto che il relatore dei citati ddl, il Sen Cavallaro ha commentato: Si può dire che i lavori procedono in parallelo rispetto ad un materiale omogeneo. Questi i punti principali della discussione in Senato secondo lo "stato dell'arte" tracciato dallo stesso sen. Cavallaro: Definizione della professione intellettuale . I disegni di legge all'esame su questo punto si preoccupano di stabilire che l'attività professionale non costituisce attività di impresa, ma un'attività che si fonda sull'intuitus personae in prevalenza rispetto agli aspetti di produzione dei servizi, l'esistenza di un sistema di autogoverno, pensato a tutela dell'utente, ed un riconoscimento o altra forma di verifica da parte dello Stato. Professioni non ordinistiche. Non ci si può nascondere, secondo Cavallaro, il rischio che la creazione di professioni minori appaia un ripiego per tutti coloro che per diverse ragioni non abbiano potuto approdare all'iscrizione agli ordini aventi competenza ordinaria nelle stesse materie o quanto meno in materie cui le nuove professioni siano comunque riconducibili. La stretta interrelazione che esiste, però, fra professioni ordinistiche e professioni non ordinistiche deve convincere circa l'esigenza di disciplinare in maniera correlata tali realtà, principalmente creando delle norme di cerniera fra i due settori. Revisione del titolo V della Costituzione . Occorre coordinarsi con le nuove competenze attribuite alle regioni, ad esempio, per quanto attiene alla individuazione dell'Ente vigilante sulle attività professionali. Tale evento costituzionale dovrà impegnare il legislatore nello stabilire le norme di principio per prefigurare le professioni che potranno essere ulteriormente assoggettate a riserva oltre quelle menzionate nei disegni di legge in esame. Ordini Professionali . Occorre stabilire quando agli ordini professionali viene attribuita la natura di enti pubblici non economici - se tale qualifica spetta all'ordine a livello nazionale, ovvero a quelli che, a livello di decentramento territoriale, ne rappresentano l'emanazione. Altra problematica da approfondire riguarda, sempre nell'ambito dell'articolazione territoriale degli ordini, in quanti livelli intermedi sia opportuno organizzarne l'attività. Sarebbe preferibile una triplice presenza, a livello locale, a livello territoriale - che andrebbe suddiviso tra un eventuale livello provinciale, ovvero regionale o di altro tipo a seconda della consistenza degli iscritti - ed infine a livello nazionale. Occorre avere una visione non rigida proprio per il diverso indice di densità degli esercenti le diverse professioni. Ricorda che in alcune regioni si sono già approvate delle leggi per l'istituzione di una "Consulta nazionale degli ordini professionali" e in questo caso ritiene che il legislatore debba comunque dettare delle norme di principio anche per evitare che le regioni si presentino in ordine sparso e con intenti prevalentemente "di bandiera", mentre la previsione di un'articolazione degli ordini a livello regionale obbligatoria e non facoltativa - come disposto dal disegno di legge n. 691 all'articolo 20, comma 4 - rappresenterebbe un efficace momento di sintesi per evitare le conseguenze non desiderabili delle predette iniziative regionali. Ulteriore problematica da affrontare, si rinviene nella esigenza di prevedere forme di copertura assicurativa per i professionisti, da intendere conseguita con il coinvolgimento in prima battuta dell'ordine e non del singolo per il quale sarebbe troppo onerosa. Sulla tematica dell'introduzione di tariffe, dopo aver ricordato quale sia la posizione comunitaria al riguardo, il relatore Cavallaro esprime dubbi sull'opportunità di mantenere un tetto per le tariffe massime mentre sarebbe probabilmente opportuno insistere sul mantenimento di tariffe minime purchè derogabili. Altro punto da affrontare è quello della garanzia della libertà di concorrenza aspetto che viene affrontato in maniera accoglibile dal testo presentato dal CUP. Andrà poi, presa in considerazione una ulteriore disciplina della pubblicità. Sul tema dell'azione disciplinare due opzioni si fronteggiano: la prima vede favorevole molti ordini ed è orientata per il mantenimento dell'azione disciplinare interna con un primo grado presso l'ordine e con un secondo grado presso il consiglio nazionale e il successivo ricorso avverso la decisione di secondo grado al giudice amministrativo. L'altra ipotesi è invece favorevole alla creazione di organi esterni per la valutazione disciplinare, organo esterno che potrebbe essere o nominato dagli ordini territoriali ovvero eletto. Altro tema importante è quello della società fra professionisti . E' emerso dalle audizioni che su tale aspetto la risposta dovrebbe essere centrata sulle caratteristiche delle diverse professioni, considerato che per alcune - come fatto osservare dall'Ordine dei biologi - l'esercizio anche in forma di società di capitali risulta necessitato dall'esigenza di investire ingenti risorse economiche nell'acquisto delle strumentazioni necessarie. L'ipotesi avanzata dal relatore è pertanto che si possa consentire un apporto di capitale purchè in quantità non prevalente, lasciando discrezionalità alla scelta ai diversi ordini mediante apposite norme di principio. (fonte: www.senato.it)