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DM 306: COSI’ E’!

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In data 27 maggio 2002, il Presidente della FOFI, Giacomo Leopardi, ha scritto agli ordini dei farmacisti per ribadire che “in base a quanto previsto dall’art. 17 del DM 306/2001, i medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura, esclusi gli antibatterici, purchè non esistano anche in confezioni cedibili al pubblico, e i medicinali prescrivibili solo da uno specialista, possono essere acquistati dalle strutture veterinarie attraverso i canali autorizzati di distribuzione del farmaco tra i quali rientrano certamente anche le farmacie aperte al pubblico”. Conclude Leopardi: “ Tali farmaci possono essere naturalmente acquistati per l’esclusivo impiego nell’attività clinica all’interno delle strutture medesime, sotto il controllo del direttore sanitario. Il veterinario si approvvigionerà presentando una ricetta non ripetibile in triplice copia.” La nota della FOFI, inviata per conoscenza anche a FEDERFARMA, ricorda anche che nelle scorse settimane la FNOVI aveva segnalato il reiterarsi del rifiuto a fornire medicinali ad uso ospedaliero ai medici veterinari, da parte di farmacisti, grossisti e aziende farmaceutiche. Un rifiuto che secondo la FNOVI, oltre ad essere “illegittimo”, provocava “un grave danno per la salute degli animali in cura” e impediva “ il corretto espletamento in determinate circostanze, dell’attività professionale veterinaria” ( nota FNOVI del 22 aprile u.s.). Dopo il ritiro della richiesta di sospensiva urgente da parte di Federfarma il 28 maggio scorso il DM 306 è ancor più legittimato e con esso i diritti della professione veterinaria.