SANITARI: (QUASI) TUTTI ESENTI DA IVA
Il decreto interministeriale del 17 maggio 2002, firmato dai Ministri della Salute e dell’Economia e in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce che sono esenti da IVA le prestazioni svolte da biologi, psicologi e odontoiatri nonché da tutti gli operatori che svolgono una professione sanitaria indicata nell'articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie. Inoltre, vengono considerate esenti le prestazioni eseguite dai soggetti abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie elencate nel Dm 29 marzo 2001: ostetrica/o, infermiere pediatrico e «professioni sanitarie riabilitative» (podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista-assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale).
Inoltre, sono esenti le prestazioni delle «professioni tecnico-sanitarie» (tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, dietista) e delle «professioni tecniche della prevenzione» (tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario).
Denominatore comune dell’esenzione il presupposto che si tratta di prestazioni rese alla persona.
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