• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31559

A PROPOSITO DI CONSENSO INFORMATO

Immagine
E’ di ieri la notizia dell’assoluzione di un chirurgo dell’ospedale di Avigliana (Torino), dall’accusa di omicidio preterintenzionale. La Cassazione ha infatti dato ragione alla difesa dello specialista che ha sempre sostenuto la correttezza della sua condotta: durante un intervento di ernia ombelicale il chirurgo ravvisava la presenza di un tumore e quindi asportava la testa del pancreas. Il paziente moriva dopo alcuni mesi, e i familiari denunciavano il medico (ANSA 29/05/02). La vicenda riporta all’attenzione anche della professione veterinaria il valore legale del consenso informato e dei suoi significati rispetto alla tutela del sanitario e ai diritti del cliente. Anche il medico veterinario ha il dovere d’informazione nei confronti del cliente, anche se “ a differenza della medicina umana dove troviamo precise norme che obbligano il medico chirurgo alla acquisizione del consenso scritto del paziente per l’esecuzione di determinati interventi (trasfusioni sanguinee, sperimentazione clinica di medicinali, trapianti di organi, ecc.), riportando qualche volta anche i moduli che debbono essere sottoscritti da parte dei pazienti, in campo veterinario nessuna norma impone un simile obbligo al medico veterinario” ( MC Lopez “A proposito di consenso informato”, Professione Veterinaria 8/2000). A favore del professionista va detto che “la scelta tecnica del tipo di prestazione ritenuta più idonea per raggiungere l’oggetto del contratto (curare l’animale) spetta al medico veterinario in quanto la sua preparazione professionale lo mette su un piano superiore, in quanto a conoscenze tecniche e scientifiche della medicina, rispetto al proprietario dell’animale” (ibidem). Questa sentenza della Cassazione va oltre e suggerisce un’interpretazione più complessa dell’atto medico e della causalità prestazione-risultato.