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ANAGRAFE CANINA:CHIARIMENTI DALLA FNOVI

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Al fine di ripristinare un corretto rapporto tra i Colleghi del servizio pubblico ed i liberi professionisti, per quanto riguarda l’applicazione dell’anagrafe canina, la FNOVI ha ribadito in questi giorni che il medico veterinario libero professionista che svolge questa prestazione non deve essere in alcun modo penalizzato nel suo operato. Questi è anzi moralmente tenuto a favorire l’applicazione dell’anagrafe canina, svolgendo un’opera di educazione dei propri clienti e, pur nel rispetto della loro volontà e del loro consenso, non deve sottostare alle illecite richieste avanzate da alcuni enti di denunciare i clienti che non hanno provveduto alla registrazione del loro cane. Questo per non violare la privacy ed il segreto professionale, non essendo peraltro previsto quest’obbligo di denuncia né dal DPR 8 febbraio 1954 n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) né dalla stessa Legge 281/91.
La FNOVI ha inoltre ribadito che il libero professionista che voglia provvedere all’identificazione del cane deve richiederne l’autorizzazione alla ASL competente e che questa è tenuta a concederla. L’identificazione e certificazione del libero professionista ha valore legale. Sono le stesse circolari ministeriali riferite all’applicazione della L.281/91 ad invocare il pieno coinvolgimento di tutte le figure professionali, pubbliche e private, nella realizzazione dell’anagrafe canina.