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ASSICURAZIONE

Emendamento del Governo: obbligo RC slitti di un anno

Emendamento del Governo: obbligo RC slitti di un anno
L'obbligatorietà dell'assicurazione professionale per  tutti i professionisti della salute verso slittamento al 15 agosto 2014.
L'ulteriore proroga  di un anno è prevista da un emendamento che il Governo ha presentato al "Decreto Fare"  all'esame di Montecitorio.

La proposta emendativa del governo, anticipata da quotidianosanita.it, è un articolo aggiuntivo (Art. bis- Contenimento degli oneri ai cittadini derivanti dall'assicurazione obbligatoria dei professionisti) che recita: "Al fine di evitare maggiori oneri all'utenza, il termine per la stipula delle assicurazioni obbligatorie dei professionisti, previsto dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, è prorogato al 15 agosto 2014".

E' il fronte dei medici, soprattutto quello delle specialità ad alta rischiosità (es. gli ortopedici) a temere un aumento del contenzioso da un lato e coperture inadeguate dall'altro.
"L'emergenza- spiega il senatore Amedeo Bianco, anche in veste di Presidente Fnomceo- c'è e resta per tutti quei professionisti ad alta rischiosità esposti a richieste di premi inavvicinabili. Senza un sistema di copertura credibile diventerebbe inesigibile anche il diritto al risarcimento".

Fondo di garanzia - La Legge Balduzzi, la stessa che nel 2012 aveva disposto un primo rinvio dell'obbligo al 15 agosto 2013, prevede anche la creazione di un Fondo di garanzia ad hoc, finanziato anche dalle assicurazioni con il 4% della raccolta premi della Rc Sanità dell'anno precedente. Ma il tavolo istituito alla Salute va a rilento e comunque il provvedimento ha tempi lunghi dovendo essere approvato dal Consiglio dei Ministri con il parere del Consiglio di Stato.

Copertura retroattiva - In stallo anche la questione della retroattività delle coperture. Al tavolo- riferisce il Sole 24 Ore- sembra aver prevalso la formula "pregressa illimitata", mentre le compagnie ultimamente propendono per polizze a retroattività "zero".

Colpa lieve- La legge Balduzzi era intervenuta, oltre che con la proroga, con una attenuazione della colpa medica sotto il profilo penale, stabilendo che non risponde penalmente per colpa lieve l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Con sentenza, depositata il 31 gennaio 2013 n.2, la IV sezione penale, la Corte di Cassazione, in linea con l'art. 3 della legge Balduzzi n.189/2012, ha depenalizzato la colpa lieve del medico, annullando con rinvio la condanna per omicidio colposo nei confronti di un chirurgo che nell'esecuzione di un intervento di ernia del disco, aveva leso dei vasi sanguigni provocando il decesso del paziente. Tuttavia il Tribunale di Milano ha sollevato la questione di costituzionalità.La Legge Balduzzi secondo il Giudice di Milano, "non offre alcun criterio di determinazione e non vengono specificate le fonti delle linee guida, quali siano le autorità titolate a produrle, quali siano le procedure di raccolta dei dati statistici e scientifici e quale sia la loro pubblicità per diffonderle e renderle conoscibili agli stessi sanitari; per le prassi non viene specificato il metodo di raccolta e come possa individuarsi la comunità scientifica".

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di risarcimento disciplinato dal Codice Civile che - indipendentemente dall'obbligo di dotarsi di un copertura assicurativa - impone al medico veterinario il dovere di risarcimento per aver leso la sfera giuridica del nostro cliente.

La responsabilità civile del medico veterinario