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LA SENTENZA

Conchectomia, Cassazione: Veterinario condannato

Conchectomia, Cassazione: Veterinario condannato
La Cassazione ha confermato la condanna per maltrattamento animale a carico di un Medico Veterinario in seguito all’amputazione di entrambe le orecchie in un cane di razza American Bully.
Per la Suprema Corte, il professionista ha dato una "insufficiente giustificazione" all'intervento di conchectomia. "Ricorso inammissibile".

Integra il reato di maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del Codice penale il comportamento del Medico Veterinario che esegue un intervento di conchectomia senza giustificarlo come "necessità". La Terza Sezione Penale della Cassazione ha confermato la condanna in appello di un professionista che, nel 2019, "senza necessità cagionava lesioni ad un cucciolo di razza American Bully sottoponendolo a una conchectomia".

L'imputato aveva visitato l'animale riscontrando una ferita alla testa dovuta al morso di un altro cane. Condannato dal primo giudice per maltrattamento, il Medico Veterinario aveva presentato ricorso sostenendo lo "stato di necessità" ammesso dalla Legge 201/2010 "per curare l'animale, era stato costretto a tagliare anche l'altro orecchio per mantenere l'aspetto estetico e salvaguardarne il benessere". In sostanza, il Medico Veterinario confutava il reato di maltrattamento, appellandosi alla deroga prevista dall'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.

Per la Cassazione, invece, la Corte di Appello ha correttamente negato l'inquadrabilità della condotta nel perimetro delle eccezioni previste dall'articolo 10 al divieto generale di conchectomia.
La Suprema Corte ha confermato la condanna "alla luce della insufficiente giustificazione offerta dall'imputato di avere reciso entrambe le orecchie".

"Va infatti evidenziato- si legge nella sentenza depositata ieri-  che relativamente al taglio dell'orecchio interessato dal morso dell'altro cane il Medico Veterinario si è limitato a prospettare solo la necessità della totale asportazione, non supportando tale deduzione con alcuna descrizione della lesione che avrebbe consentito di apprezzarne entità e dimensione e dunque la inevitabilità dell'asportazione totale".  In conclusione, "in mancanza di tali elementi necessari per valutare l'operato complessivo del medico veterinario", la Corte d'appello ha "correttamente" ravvisato il reato penale di maltrattamento animale.

Il contesto giuridico- Con la legge 201/2010 l'Italia ha dato piena esecuzione alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia che, all'articolo 10, (Interventi chirurgici) vieta gli interventi destinati a modificare il mero aspetto di un animale da compagnia, senza risvolti curativi -  in particolare il taglio della coda o delle orecchie, la rescissione delle corde vocali e l’asportazione di unghie o denti- L'unica eccezione ai divieti sono gli interventi di sterilizzazione- volti a impedire la riproduzione degli animali-  o quelli che un Medico Veterinario ritiene necessari per ragioni di medicina veterinaria o "nell’interesse dell'animale".
Per una corretta attuazione di queste eccezioni, la Fnovi ha adottato il documento Linea guida per l’applicazione dell’articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia in conformità al Codice Deontologico del Medico Veterinario. Il documento è supportato da un parere del Consiglio Superiore di Sanità.