• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31295

CASSAZIONE, TARIFFA DELL’ORDINE PARAMETRO PER LA PA

CASSAZIONE, TARIFFA DELL’ORDINE PARAMETRO PER LA PA
Quando manca un contratto fra il professionista e la Pubblica Amministrazione committente, la tariffa dell'Ordine è un parametro per l'indebito arricchimento dell'amministrazione. Per la Cassazione deve rimanere "nei limiti del vantaggio ottenuto dal committente". Senza un contratto, il professionista non è garantito, ma esposto ad un compenso non adeguato alla prestazione già svolta.

Con una sentenza del 14 aprile sulle tariffe professionali, la Cassazione mette il dito nella piaga: quello fra professionista e pubblica amministrazione è rapporto controverso. E lo è ancora di più se manca un contratto valido relativo alla prestazione del primo in favore della seconda. Quando il compenso al professionista non è contrattualmente concordato, il compenso per la prestazione rientra in una discrezionalità che pone la pubblica amministrazione in vantaggio. Infatti, se il professionista ricorre al parametro della tariffa professionale, la pubblica amministrazione potrebbe ricadere nell'ingiustificato arricchimento.

Per la Cassazione, in assenza di accordi, la tariffa, per quanto vistata dall'Ordine, non si può applicare direttamente alla liquidazione dell'indennizzo, ma deve essere utilizzata come mero parametro per valutare quale è stato il risparmio conseguito dal committente rispetto alla spesa necessaria per un incarico professionale contrattualmente valido.

E così accade che prima il professionista esegua la prestazione per conto dell'amministrazione, e poi si scopra che manca un valido contratto di prestazione d'opera professionale. Per risolvere la questione si fa riferimento al Codice Civile (articolo 2401). Se non che la prestazione verso la PA non comporta il determinare il corrispettivo dovuto dal punto di vista contrattuale, ma di individuare la somma che rappresenti il vantaggio conseguito dall'Amministrazione, con relativa perdita a carico del professionista.

Ecco perché la parcella vistata dall'Ordine non si può applicare direttamente nel giudizio ma costituisce solo un indice di riferimento: l'indennizzo deve essere liquidato, nei limiti del vantaggio arrecato al beneficiario, con riguardo all'entità dell'effettiva diminuzione patrimoniale subita dal professionista che ha reso la prestazione in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto egli avrebbe percepito se il rapporto negoziale fosse stato efficace (fonte: cassazione.net).

Allegati
pdf SENTENZA DELLA TARIFFA DELL'ORDINE.pdf