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DECRETO DI RECEPIMENTO

No alla deroga antirabbica, 48 ore per l'esame clinico

No alla deroga antirabbica,  48 ore per l'esame clinico
Deroga all'obbligo di antirabbica? Palazzo Chigi non la recepisce. Raddoppiato il periodo tra l'esame clinico e la partenza.
L'Italia non si avvarrà della deroga all'obbligo di vaccinazione antirabbica ammessa dalla Direttiva 2013/31/UE in base (*) al nuovo Regolamento europeo 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

Durante l'ultima seduta del Consiglio dei Ministri, la materia è stata trattata nell'ambito del recepimento della Direttiva 2013/31. Co-proponente del provvedimento nazionale è il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, con l'obiettivo di prevenire il rischio sanitario connesso alla commercializzazione dei cuccioli non vaccinati per la rabbia; lo schema di decreto prevede di estendere da 24 ore a 48 ore il lasso di tempo anteriore alla partenza in cui va effettuato l'esame clinico obbligatorio sugli animali, garantire la massima tutela del benessere di questi animali nei trasporti. La deroga ammessa dal Reg. 576/2013 non è stata recepita e di conseguenza sarà abrogata dalla legislazione nazionale vigente delle disposizioni che ammettono che possano essere oggetto di scambi, " a determinate condizioni" cani, gatti e furetti di età inferiore a tre mesi.

Sul pericolo per l'Italia, territorio indenne dalla malattia, il Sottosegretario Vito De Filippo era già intervenuto, ravvisando un rischio sanitario legato alla movimentazione dei cuccioli al di sotto delle dodici settimane di età  non vaccinati. Il recepimento della Direttiva 2013/31- in vigore in Italia dal 29 dicembre 2014- è previsto dalla  Legge di delegazione europea 2014, in vigore dal 20 novembre scorso. Sullo schema di decreto si dovranno ora pronunciare le Commissioni competenti di Camera e Senato.
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(*) Articolo 7. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare, in deroga all'articolo 6, lettera b), i movimenti a carattere non commerciale nel proprio territorio da un altro Stato membro di animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I, parte A, che abbiano: a) meno di dodici settimane e non siano stati vaccinati contro la rabbia; oppure b) tra dodici e sedici settimane e siano stati vaccinati contro la
rabbia, ma non adempiano ancora ai requisiti di validità di cui all'allegato III, punto 2, lettera e).