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IA per professioni e sanitari, prima approvazione

IA per professioni e sanitari, prima approvazione
Il Senato ha approvato il disegno di legge sull'Intelligenza Artificiale, il primo provvedimento in materia dell'ordinamento nazionale. Utilizzo con finalità "strumentali e di supporto" nelle professioni,  dove deve rimanere prevalente l'apporto umano intellettuale. In campo sanitario, la decisione deve essere lasciata al medico. Obbligo di informare il cliente. IL TESTO

Oggi il Senato ha approvato, con 85 voti favorevoli, 42 contrari e nessuna astensione, il disegno di legge n. 1146 Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale . Il testo proposto al Parlamento dalla Presidente del Consiglio è stato incardinato in Senato, con le relazioni della senatrice Minasi e del senatore Rosa sul testo proposto dalle Commissioni riunite 8a e 10a. Il ddl passa all'esame della Camera.

IA e Professioni Intellettuali- L’articolo 12 del provvedimento disciplina l'uso di Intelligenza Artificiale da parte delle professioni intellettuali, nell'ambito dei contratti di prestazione d’opera intellettuale (artt. da 2229 a 2238 del Codice Civile)

IA solo come strumento - La possibile finalità di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali viene limitata alle "attività strumentali e di supporto". L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali "è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera". L’attività dei professionisti deve infatti restare contraddistinta dalla componente intellettuale: il pensiero critico umano deve sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale. Il requisito di prevalenza è riferito alla qualità della prestazione e non implica una prevalenza anche di tipo quantitativo. (Art. 12. Disposizioni in materia di professioni intellettuali).

Obbligo di informare il cliente- L’eventuale utilizzo dei sistemi di IA deve essere oggetto di informativa ai clienti da parte dei professionisti. Le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista devono essere comunicate al destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, nel rispetto del rapporto fiduciario tra professionista e cliente. (Art. 12. Disposizioni in materia di professioni intellettuali).

Equo compenso-  La medesima lettera
prevede la possibilità del riconoscimento di un equo compenso, modulabile sulla
base dei rischi e delle responsabilità connessi all’uso dell’intelligenza artificiale
da parte del professionista


Ambito sanitario- I sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito sanitario fungono da supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che deve sempre essere rimessa agli esercenti la professione medica. Inoltre, i sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati, nell’ottica di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti. (Art. 7. Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità)

Alfabetizzazione e formazione dei professionisti- Il Governo disciplinerà i percorsi di alfabetizzazione e formazione nell’uso dei sistemi di intelligenza artificiale. Non più solo gli ordini professionali – ma anche le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e le associazioni delle professioni non regolamentate - possono prevedere percorsi dedicati
ai professionisti e agli operatori del settore di competenza. (Art. 22 Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale).


pdfIL_TESTO_APPROVATO_DAL_SENATO.pdf

Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale
Il ddl Dossier trasmesso dal Senato alla Camera