• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31295
INIZIATIVA DEL GOVERNO

Eventi sportivi e cavallo atleta: 10 modifiche

Eventi sportivi e cavallo atleta: 10 modifiche
Il Governo ha trasmesso alle Camere alcune modifiche alla normativa che, nel 2021, ha disciplinato l'impiego di animali in eventi sportivi,  il cavallo atleta e le manifestazioni pubbliche con equidi. Sarà un decreto a definire le caratteristiche della visita veterinaria di idoneità sportiva. Rinviato di nove mesi il decreto sulle manifestazioni con equidi. Dieci modifiche. IL TESTO

Benchè applicabili dal 1 luglio 2023, le norme sugli animali sportivi e sul cavallo atleta introdotte dal decreto 36/2021 sono in corso di modifica su iniziativa del Governo. Le modifiche- presentate alle Camere dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani-  intervengono sul Titolo IV che regola le attività sportive con impiego di animali e gli sport equestri, spostando in avanti nel tempo la decorrenza di alcune disposizioni, fra cui le visite di idoneità del cavallo atleta e la regolamentazione delle manifestazioni equestri pubbliche, in attesa di un decreto regolamentare ad hoc.

Dieci modifiche- Accanto ad alcuni correttivi formali, il Governo sottopone al Parlamento una rivisitazione significativa del Titolo IV, sia con riguardo alle manifestazioni equestri sia con riguardo alla disciplina del "cavallo atleta" e in particolare alla visita veterinaria. Le 10 modifiche sono così sintetizzate dall'ufficio dossier della Camera:

1. una correzione tecnica sostituisce il riferimento alle "discipline sportive che prevedono l'impiego di animali" con il riferimento alle attività sportive corrispondenti.
2. si sopprime la condizione che la persona fisica alla quale è intestato il documento di identificazione dell’animale sia maggiorenne; resta fermo che il documento può essere intestato anche ad una persona giuridica e che il soggetto intestatario ha i doveri di custodia, di mantenimento e di cura.
3. per il trasporto degli animali impiegati in attività sportive, effettuato dal proprietario degli stessi, si esclude l’applicazione degli obblighi previsti per gli autotrasportatori di "cose per conto di terzi", la "disciplina degli autotrasporti di cose" e l’istituzione "di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada".
4. si specifica, inoltre, che l’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale (impiegato nelle attività in oggetto) si intende in ogni caso adempiuto qualora il tesseramento dell’animale garantisca tale copertura assicurativa;  l’obbligo di stipula è posto a carico del proprietario dell’animale (a prescindere da quale sia il soggetto che, in un determinato momento, abbia in custodia l’animale).
5. oltre ad alcune precisazioni terminologiche si specifica che l’organizzatore dell’evento sportivo (o manifestazione o competizione sportiva) è tenuto alla verifica che i detentori degli animali partecipanti non abbiano riportato una delle condanne (in via definitiva), in sede penale o in sede di ordinamento sportivo, già previste (come preclusione alla partecipazione dell’animale)
 6. si interviene sulla norma che demanda alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva l’adozione di un regolamento in materia di sanzioni disciplinari per le violazioni delle norme sulle attività sportive con l'impiego di animali, estendendo l’oggetto del medesimo regolamento alla definizione dei criteri di riferimento per l’attuazione di queste norme.
7. oltre ad alcuni adeguamenti o correzioni terminologici (tra cui l’introduzione del riferimento alle strutture organizzative paralimpiche) si specifica che l’iscrizione del "cavallo atleta" può avvenire anche presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
8. la norma sulla visita veterinaria annua di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo, viene integrata con l’introduzione del riferimento alle strutture organizzative paralimpiche e con l’inserimento di un rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport (adottato secondo la procedura ivi stabilita) per la definizione dei contenuti della visita in oggetto.
9. si modifica la norma sulle manifestazioni con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o degli specifici percorsi autorizzati. Si inserisce il riferimento alle strutture
organizzative paralimpiche, si introduce il termine di nove mesi dalla decorrenza  dell’applicazione delle norme in oggetto (quindi, nove mesi dal 1° luglio 2023) per l’adozione - con riferimento alle suddette manifestazioni - del decreto attuativo (già previsto) per la definizione dei requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei "cavalli atleti" e del pubblico:  si sopprime la previsione che tale decreto definisca specifiche sanzioni per la violazione delle misure dal medesimo stabilite.
10. infine si integrano le disposizioni sulle manifestazioni con equidi, con un riferimento anche ad animali diversi dagli equidi; l'ufficio parlamentare della Camera ha chiesto di chiarire questa intgrazione.

Iniziativa della Fnovi- La Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari ha inviato alcune osservazioni al Ministro Ciriani, lamentando in particolare le modifiche alla visita medico veterinaria preventiva per ammettere un animale ad una manifestazione o competizione sportiva. Chiedendo di utilizzare il termine “medico veterinario”, la Fnovi osserva che la modifica suggerita dal Governo "pare suggerire che un medico veterinario possa esercitare – nel caso specifico, sottoporre a visita un cavallo e certificarne gli esiti - in assenza di iscrizione all’Ordine; circostanza che, come noto, configura l’esercizio abusivo di professione".  La richiesta è dunque quella di specificare che l’accertamento deve essere eseguito da un medico veterinario iscritto all’Ordine.

Iter- Il termine parlamentare per l’adozione delle modifiche proposte dal Governo scade il 1° settembre 2023. E' stata acquisita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni. Le Commissioni di Camera e Senato hanno concluso l'esame con esito favorevole e osservazioni.

Lo schema di decreto di modifica al Dlgs 36/2021
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40
Dossier (Servizio Studi del Senato)
Dossier (Servizio Studi della Camera)