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Polizze e crediti, ANMVI: vincolo solo per incaricati PNRR

Polizze e crediti, ANMVI: vincolo solo per incaricati PNRR

Inviato anche al nuovo Governo il parere dell'ANMVI sul regolamento-polizze. Il Presidente Marco Melosi ha scritto ai Ministeri delle Imprese (ex Sviluppo Economico) e della Salute la contrarietà dell'Associazione a vincolare l'efficacia della polizza sanitaria, obbligatoria, al conseguimento dei crediti formativi. Il decreto, collegato al PNRR, parla di "personale sanitario", coinvolto nelle "azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Con la proroga di un anno del triennio formativo Ecm, slitta anche l'applicabilità dell'articolo 38 bis del decreto n. 152 del 2021. Il decreto, convertito in legge, è un collegato al Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, che ha stabilito un nesso - non ancora vigente- tra liquidabilità del risarcimento e il monte-crediti dell'aggiornamento professionale.

Attualmente, l'efficacia delle polizze per responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie - come da Legge 8 marzo 2017 -  non è condizionata al conseguimento di target formativi. Ancora da emanare anche il regolamento ministeriale  che dovrà fissare i requisiti minimi delle polizze e che alcune rappresentanze del settore assicurativo vorrebbero agganciare all'articolo 38 bis. La contarietà dell'ANMVI al riguardo è stata ribadita oggi con una lettera ai nuovi titolari dello Sviluppo Economico - oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy- e della Salute, i Ministri  Adolfo Urso e Orazio Schillaci.

Ad avviso dell'ANMVI, il Ministero dello Sviluppo Economico, "correttamente, non aveva inserito nelle bozze del regolamento alcun nesso tra l'efficacia delle coperture e il conseguimento di crediti formativi". Ribadendo una posizione espressa anche al Consiglio di Stato l'Associazione ritiene che questo vincolo non debba essere introdotto "per mantenere in equilibrio giuridico le prerogative dei contraenti delle polizze nonché a tutela del diritto degli utenti al risarcimento. Si tratterebbe infatti di una indebita limitazione del contratto, anche a detrimento delle finalità della Legge 8 marzo 2017".

A questo principio generale deroga il sopravvenuto articolo 38 bis condiziona le polizze del “personale del sistema sanitario” al possesso del 70% dei crediti formativi "al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 (Salute) del Piano”. Per l'ANMVI la norma non è applicabile ai liberi professionisti esercenti le professioni sanitarie che non abbiano assunto impegni/incarichi con la Pubblica Amministrazione ai sensi del PNRR e della citata missione 6 (Salute). Il Presidente Marco Melosi chiede che i Dicasteri competenti adottino questo indirizzo nella stesura del regolamento-polizze.

Mentre la Legge 8 marzo 2017 è applicabile a tutti i professionisti della sanità, l'articolo 38 bis può trovare una ratio solo in relazione al reclutamento di professionalità sanitarie nel contesto del PNRR, "mentre non ha alcuna ragion d’essere al di fuori di esso".

In conclusione, "il professionista che ha soddisfatto il requisito dell’obbligo assicurativo previsto dalla Legge 8 marzo 2017, non deve essere penalizzato nei suoi diritti contrattuali"- conclude la lettera.

Polizze RC, ANMVI scrive al Consiglio di Stato